Di seguito Vi pubblico la sentenza emessa dal TAR contro il Comune di Vodo di Cadore in merito al tema "prima casa" del Piano Casa della Regione Veneto.
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lunedì 10 ottobre 2011
Sentenza contro il Comune di Vodo di Cadore in merito al Piano Casa
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martedì 14 giugno 2011
Il Comune può deliberare sul "Piano Casa" successivamente la data dell'ottobre 2009? la deliberazione ha validità? guardatevi la sentenza contro Rosolina
N. 00859/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01967/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1967 del 2010, proposto dalla
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Si può ampliare con il piano casa "veneto" un edificio parzialmente abusivo? guardatevi la sentenza....
N. 00781/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00608/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 608 del 2011, proposto da Societa' Agricola GGL di Cordioli Giuseppe, Giampaolo e Lorenzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Bracesco e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Venezia - Mestre, via Cavallotti, 22;
sul ricorso numero di registro generale 608 del 2011, proposto da Societa' Agricola GGL di Cordioli Giuseppe, Giampaolo e Lorenzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Bracesco e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Venezia - Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
il Comune di Villafranca di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Sala e Antonio Sartori, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Venezia - Mestre, Calle del Sale, 33;
per l'annullamento
del provvedimento comunale
martedì 12 aprile 2011
Sentenza Piano Casa - TAR e comune di Padova - prima casa
Di seguito il testo della sentenza N. 00576/2011 REG.PROV.COLL. N. 02076/2010 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a., nel giudizio introdotto con il ricorso 2076/10,
proposto da Daniela, Silvia e Luisa Toderini, rappresentate e difese
dall'avv. E. Bandarin Troi, con domicilio presso la Segreteria del
T.A.R. per il Veneto, ex art. 25 c.p.a.;
contro
il Comune di Padova, in persona del sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv. ti Lotto e Bicocchi, con domicilio
presso la Segreteria del T.A.R. per il Veneto, ex art. 25 c.p.a.;
per l'annullamento
a) dell'ordinanza dirigenziale 2 agosto 2010, con la quale il
responsabile dell'Ufficio edilizia privata del Comune di Padova ha
vietata a Daniela, Silvia e Luisa Toderini l'esecuzione delle opere
richieste con d.i.a. 15 luglio 2010;
b) della deliberazione 26 ottobre 2009 n. 111 del consiglio comunale
di Padova e del relativo allegato recante "Modalità e limiti di
applicazione della L.R. n. 14/2009", con specifico riferimento alle
prescrizioni di cui alla lettera B), punto 17, ed alla lettera C) punto 6,
lettera a).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Padova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 il cons.
avv. Gabbricci ed uditi l’avv. Bandarin Troi per le ricorrenti e l’avv.
Bicocchi per il Comune intimato;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Le ricorrenti sono proprietarie a Padova di un'area parzialmente
edificata, inclusa in un piano di recupero d'iniziativa privata, dove
esse intendono costruire un fabbricato, destinato ad abitazione, per il
quale il Comune ha loro rilasciato il permesso di costruire 29 gennaio
2009, n. 2687/08.
1.2. Prima che l'intervento fosse avviato, le Toderini hanno
comunicato all'Amministrazione, con denuncia d'inizio d'attività, la
loro volontà d’ampliare la costruzione, che esse dichiaravano
destinata a loro abitazione, nei limiti e secondo le previsioni dell'art.
2, II comma, della l.r. 8 luglio 2009, n. 14, nota come “piano casa”.
1.3. Il Comune ha respinto la richiesta, per preteso contrasto
dell'intervento proposto con le linee guida, introdotte dal consiglio
comunale con deliberazione 111/09 in applicazione di quanto
stabilito dall’art. 9, V comma, della stessa l.r. 14/09.
2.1. Le ricorrenti hanno allora impugnato il diniego di esecuzione dei
lavori anzitutto per violazione dello stesso art. 9, III e V comma,
nonché per eccesso di potere per erroneità dei presupposti e della
motivazione.
2.2. Invero, secondo l'Amministrazione resistente, l'intervento in
oggetto contrasterebbe con le prescrizioni di cui alla lettera B), punto
17, ed alla lettera C), punto 6, lettera a), delle citate linee guida, il cui
specifico contenuto per tale è qui irrilevante.
Nella motivazione del provvedimento impugnato, in particolare,
"con riferimento alle osservazioni, secondo le quali le limitazioni di
cui alla delibera comunale sopra citata non sarebbero applicabili alle
prime case di abitazione", l'Ufficio oppone, per contro, come esso
ritenga "che tali limitazioni operino anche nelle fattispecie suddette".
2.3. Il thema decidendum della controversia è cosi delineato: e per darvi
soluzione è anzitutto necessario esaminare le previsioni rilevanti.
2.3.1. Invero, l' art. 2 della ripetuta l.r. 14/09 stabilisce al I comma
che, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli
strumenti urbanistici e territoriali, "è consentito l'ampliamento degli
edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad
uso residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti
ad uso diverso"; il seguente V comma consente ulteriori incrementi
in ipotesi peculiari, mentre i commi intermedi fissano regole puntuali
per la pratica realizzazione degli stessi ampliamenti.
2.3.2. A sua volta, il successivo art. 9, intitolato all'ambito di
applicazione, prevede anzitutto al I comma per quali categorie di
edifici non siano consentiti gli interventi di ampliamento (in estrema
sintesi: edifici da demolire, ricadenti nei centri storici, in aree
inedificabili, sottoposti a vincoli ovvero a particolari destinazioni),
fissando poi, al comma seguente, il principio che gli ampliamenti
sono consentiti esclusivamente su aree che abbiano una destinazione
d’uso compatibile con quella dell’edificio da ampliare.
2.3.3. D'immediato rilievo, nella fattispecie, è invece quanto stabilito
dal seguente III comma, per il quale "Gli interventi di cui agli articoli
2 e 3 che riguardano la prima casa di abitazione si applicano, fermo
restando quanto previsto dai commi 1 e 2, sin dall’entrata in vigore
della presente legge"; mentre, a sua volta, il IV comma dispone che
gli interventi de quibus "sono subordinati all'esistenza delle opere di
urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del
maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume
o di superficie degli edifici esistenti": ad esclusione, peraltro, "degli
interventi realizzati sulla prima casa di abitazione".
2.3.4. Ancora, il V comma stabilisce che "Fermo restando quanto
previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, i comuni entro il termine del 30
ottobre 2009 deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di
carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se o con
quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui agli
articoli 2, 3 e 4".
2.3.5. Inoltre, il VII comma stabilisce che “Le istanze relative agli
interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono essere presentate entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
ed i relativi interventi, ad esclusione di quelli sulla prima casa di
abitazione, non possono iniziare prima del decorso del termine di cui
al comma 5 e comunque non prima del rilascio del titolo edilizio ove
previsto”.
2.3.6. Non è infine inutile soggiungere, per completezza, come l’art.
8 della l.r. 9 ottobre 2009, n. 26, interpretando la ripetuta l.r. 14/09,
abbia stabilito che, per prima casa d’abitazione s’ intendono “le unità
immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l’avente
titolo, o i suoi familiari, risiedano oppure si obblighino a stabilire la
residenza e a mantenerla per ventiquattro mesi dall’entrata in vigore
della medesima legge regionale 8 luglio 2009, n. 14”.
2.4. Orbene, secondo le ricorrenti, le disposizioni che il Comune di
Padova ha introdotto ai sensi del citato art. 9, V comma, non si
potrebbero comunque applicare agli immobili destinati a prima casa,
e ciò troverebbe conferma nella circolare interpretativa regionale n.
4/2009, in cui viene appunto specificato come la l.r. 14/09 si articoli
in due parti, la prima delle quali, relativa alla prima casa, è necessaria
ed inderogabile, di operatività immediata e generalizzata; l'altra,
flessibile ed eventuale, viene rimessa alle scelte dei Comuni, i quali
possono decidere di non applicare nel proprio territorio le possibilità
offerte dalla legge regionale, oppure di modellarne l'applicazione
sulla base di specifiche valutazioni, eccettuata però appunto la
disciplina riguardante la prima casa di abitazione.
La "prima casa" segna insomma, secondo le ricorrenti, il limite della
competenza comunale: il legislatore regionale l'ha assoggettata alla
disciplina di cui alla l.r. 14/09, che non può essere modificata
dall’Ente territoriale con propri atti regolamentari, per cui la prima
casa gode sempre dell'immediata ed integrale applicazione della L.R.
n. 14/2009.
Così, l'ordinanza di diniego qui impugnata sarebbe illegittima, poiché
ha affermato la prevalenza della disciplina comunale, benché si
trattasse di intervento su prima casa di abitazione.
3.1. Orbene, a prescindere dalle circolari interpretative, la cui
rilevanza è per il giudice affatto marginale, la censura è fondata e va
accolta.
È anzitutto evidente che la l.r. 14/09 ha introdotto una distinta
disciplina degli interventi di ampliamenti per le prime case
d’abitazione, i quali hanno potuto essere effettuati sin dall’entrata in
vigore della legge (art. 9, III comma), e, dunque, senza attendere
l’approvazione comunale delle linee guida, e senza essere ostacolati
dal maggior carico urbanistico da essi determinato (IV comma), il
che varrà ovviamente anche nel caso di strumenti urbanistici in corso
di attuazione.
3.2. La specialità della disciplina à poi ribadita dalla riserva iniziale
contenuta nell’art. 9, V comma, il quale conferma i limiti, stabiliti
dalla stessa legge regionale, al possibile contenuto della disciplina
attuativa comunale: e se ciò appare evidente per i richiami ai
precedenti commi I, II e IV, lo è in anche per quello al III comma.
Invero, se non è necessario attendere l’introduzione delle
disposizioni applicative comunali per ampliare la propria prima casa
d’abitazione, ciò può trovare ragionevole giustificazione soltanto
perché tali disposizioni non potranno disciplinare, e tanto meno
impedire, questi interventi.
3.3. Se si negasse tale conclusione, infatti, si dovrebbe concludere
che tali interventi, dapprima realizzabili e presuntivamente legittimi,
possono cessare di esserlo, dopo l’approvazione delle disposizioni
comunali: e ciò anche in corso d’opera, con le intuitive difficoltà in
caso di varianti.
Si creerebbe in tal modo una disparità di trattamento, in presenza di
presupposti che possono essere del tutto identici, dove l’unico
fattore discriminante è costituito dal momento di presentazione
dell’istanza, premiando così eccessivamente la maggiore reattività del
singolo proprietario: senza dire che il termine di ventiquattro mesi
per presentare l’istanza verrebbe così di fatto disapplicato.
3.4. Si aggiunga che, comunque, anche gli interventi di ampliamento
della prima casa non sono liberi, ma trovano una serie di limitazioni,
o, comunque, una sufficiente disciplina, nelle disposizioni della stessa
l.r. 14/09; mentre il favor che l’ordinamento giuridico ha per la prima
casa di abitazione (si pensi alle norme fiscali in materia), conforta
l’interpretazione sin qui seguita.
4. In conclusione, dunque, agli ampliamenti della prima casa
d’abitazione non si applicano le previsioni integrative di cui all’art. 9,
V comma, l. 14/09: sicché illegittimamente il Comune di Padova,
con il relativo provvedimento 2 agosto 2010, qui impugnato, si è
opposto alla d.i.a. presentata.
5.1. Le ulteriori censure possono essere assorbite e, così, quelle
relative alle specifiche prescrizioni integrative che, secondo
l’Amministrazione, avrebbero precluso la realizzazione
dell’intervento.
5.2. La novità della questione impone l’integrale compensazione delle
spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione
Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo
accoglie parzialmente e, per l’effetto, annulla il provvedimento in
epigrafe impugnato sub a).
Spese e competenze di causa compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio addì 10 marzo 2011
con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore
Brunella Bruno, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
venerdì 25 marzo 2011
Sentenza sulle distanze - Piano Casa del Veneto L.R. 14/2009 - Comune San Pietro in Cariano (Verona)
N. 00377/N20. 1010 0R5E5/G2.0P1R1O RVE.GCO.RLICL.
a) del provvedimento 24 novembre 2010, emesso dal responsabile del
settore del Comune di S Pietro in Cariano, recante diniego di permesso
per costruire;
b) dei preavvisi di diniego 10 e 26 settembre 2010, prott. nn. 16428 e
19272 ;
c) in parte qua dell'art. 6 delle disposizioni comunali attuative della l.r.
14/09.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 il dott.
Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori Mignone per i ricorrenti.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Fiorenzo e Claudio Caceffo, Antonella Faccio e Lucia Marconi,
presentarono il 9 luglio 2010 al Comune di San Pietro in Cariano una
domanda di permesso di costruire per l’ampliamento di un fabbricato
residenziale, in asserita applicazione del combinato disposto dell’art. 2, I
e V comma, della l.r. 14/09, per il quale “è consentito l'ampliamento
degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad
uso residenziale” (I comma)
2. Dopo una prima fase istruttoria, con nota 26 settembre 2010, n. 19272,
il funzionario rilevava "che gli elaborati grafici non sono stati adeguati a
quanto richiesto e pertanto il progetto non è conforme alla normativa
per la minor distanza dell’ampliamento dalla cabina ENEL”, per cui
l’ufficio avrebbe dovuto “emettere provvedimento di diniego del
permesso di costruire richiesto”, 3. 3. Dopo un ulteriore un intervento
partecipativo ex art. 10 bis l. 241/90 seguiva il diniego conclusivo qui
gravato che, peraltro, non reca alcun ulteriore elemento chiarificatore:
sicché si deve ritenere, conformemente al ricorso, che il Comune abbia
negato il permesso perché la cabina Enel si trova ad una distanza di circa
6 metri dall’ampliamento, laddove l'art. 6 delle disposizioni comunali
attuative della l.r. 14/09, rinviando alle norme sulle distanze, contenute
nel regolamento edilizio comunale, richiederebbero uno spazio non
inferiore ai 10 metri.
4.1. Il provvedimento – e gli atti presupposti – è stato gravato con l’atto
in esame, richiamando, a conferma della sua illegittimità, anche la
sentenza 21 ottobre 2010, n. 5694, della Sezione.
4.2. In effetti, il richiamo è calzante: anche nella presente fattispecie il
provvedimento gravato è illegittimo per violazione degli artt. 2 e 9 della
l.r. 14/09, nonché dell’ art. 873 c.c..
4.3. Invero, il citato art. 2, I comma, consente espressamente
l’ampliamento “in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli
strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali”, e,
dunque, anche alle norme comunali sulle distanze.
L’art. 873 c.c., a sua volta, dispone, nella prima parte, che le costruzioni
su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a
distanza non minore di tre metri.
Nella seconda parte, invece, stabilisce che “nei regolamenti locali può
essere stabilita una distanza maggiore”; viene determinata così la natura
parzialmente dispositiva della previsione contenuta nella prima parte, ma
ciò non comporta, atteso il suo tenore letterale, un rinvio formale ai
regolamenti locali, i quali non completano dunque la norma di legge e
non ne acquistano comunque la forza.
4.4. Inoltre, anche se non si volesse accedere a tale impostazione, bisogna
osservare che tra i “regolamenti locali”, i quali concorrono a disciplinare
la materia delle distanze, devono essere incluse tutte le disposizioni
conferenti non statali e, dunque, anche quelle di fonte regionale (conf.
Cass. 10 maggio 2004, n. 8848).
Di tali “regolamenti locali”, pertanto, fanno parte anche le norme, di cui
alla l.r. 14/09, le quali consentono gli ampliamenti in deroga a tutti i
regolamenti comunali, e dunque anche a quelli sulle distanze: che poi tali
norme di legge regionale, sempre intese come “regolamenti locali”,
prevalgano sul regolamenti comunali non sembra dubbio, atteso il grado
superiore di quelle.
4.5. Infine, non si può mancare di osservare come la soluzione adottata
dal Comune di S. Pietro in Cariano tenda a comprimere l’efficacia di una
disciplina di legge in una materia, come il governo del territorio, dove la
potestà legislativa è affidata alle regioni, salvo che per la determinazione
dei principi fondamentali, di competenza statale, tra i quali non pare
tuttavia rientrare il disposto di cui all’art. 873 c.c.: sicché non vi è ragione
di ritenere che specifiche previsioni, contenute in un regolamento
comunale in materia edilizia, possano limitare la forza espansiva della
disciplina di cui alla l.r. 14/09.
5. In conclusione, la distanza tra l’ampliamento e la preesistente cabina
ENEL è rispettosa delle norme applicabili, e il Comune non poteva
rifiutare il rilascio del permesso di costruire per tale motivo.
L’atto di diniego va pertanto annullato, e con esso l’art. 6 delle
disposizioni attuative, nella parte d’interesse; non così gli ulteriori atti,
aventi contenuto endoprocedimentale.
Sussiste l’obbligo del Comune di ripronunciarsi entro trenta giorni dalla
comunicazione ovvero dalla notificazione della presente decisione.
Le spese di lite, compensate per un terzo, seguono per il resto la
soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda),
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per
l’effetto annulla i provvedimenti in epigrafe impugnati sub a) e c)..
Compensa le spese di lite tra le parti in ragione di un terzo e condanna il
Comune di S. Pietro in Cariano al pagamento del residuo, che liquida in
€ 2.000,00 per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a. ed alla rifusione del
contributo unificato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio addì 24 febbraio 2011
con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso 55/11,
proposto da Fiorenzo e Claudio Caceffo, Antonella Faccio e Lucia
Marconi, rappresentati e difesi dagli avv. ti Lo Presti e Mignone, con
domicilio eletto in Venezia Mestre, via Carducci 13, presso lo studio
dell’avv. N. Mobilio;
contro
il Comune di San Pietro in Cariano (Verona), in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Enel Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamentoa) del provvedimento 24 novembre 2010, emesso dal responsabile del
settore del Comune di S Pietro in Cariano, recante diniego di permesso
per costruire;
b) dei preavvisi di diniego 10 e 26 settembre 2010, prott. nn. 16428 e
19272 ;
c) in parte qua dell'art. 6 delle disposizioni comunali attuative della l.r.
14/09.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 il dott.
Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori Mignone per i ricorrenti.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Fiorenzo e Claudio Caceffo, Antonella Faccio e Lucia Marconi,
presentarono il 9 luglio 2010 al Comune di San Pietro in Cariano una
domanda di permesso di costruire per l’ampliamento di un fabbricato
residenziale, in asserita applicazione del combinato disposto dell’art. 2, I
e V comma, della l.r. 14/09, per il quale “è consentito l'ampliamento
degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad
uso residenziale” (I comma)
2. Dopo una prima fase istruttoria, con nota 26 settembre 2010, n. 19272,
il funzionario rilevava "che gli elaborati grafici non sono stati adeguati a
quanto richiesto e pertanto il progetto non è conforme alla normativa
per la minor distanza dell’ampliamento dalla cabina ENEL”, per cui
l’ufficio avrebbe dovuto “emettere provvedimento di diniego del
permesso di costruire richiesto”, 3. 3. Dopo un ulteriore un intervento
partecipativo ex art. 10 bis l. 241/90 seguiva il diniego conclusivo qui
gravato che, peraltro, non reca alcun ulteriore elemento chiarificatore:
sicché si deve ritenere, conformemente al ricorso, che il Comune abbia
negato il permesso perché la cabina Enel si trova ad una distanza di circa
6 metri dall’ampliamento, laddove l'art. 6 delle disposizioni comunali
attuative della l.r. 14/09, rinviando alle norme sulle distanze, contenute
nel regolamento edilizio comunale, richiederebbero uno spazio non
inferiore ai 10 metri.
4.1. Il provvedimento – e gli atti presupposti – è stato gravato con l’atto
in esame, richiamando, a conferma della sua illegittimità, anche la
sentenza 21 ottobre 2010, n. 5694, della Sezione.
4.2. In effetti, il richiamo è calzante: anche nella presente fattispecie il
provvedimento gravato è illegittimo per violazione degli artt. 2 e 9 della
l.r. 14/09, nonché dell’ art. 873 c.c..
4.3. Invero, il citato art. 2, I comma, consente espressamente
l’ampliamento “in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli
strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali”, e,
dunque, anche alle norme comunali sulle distanze.
L’art. 873 c.c., a sua volta, dispone, nella prima parte, che le costruzioni
su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a
distanza non minore di tre metri.
Nella seconda parte, invece, stabilisce che “nei regolamenti locali può
essere stabilita una distanza maggiore”; viene determinata così la natura
parzialmente dispositiva della previsione contenuta nella prima parte, ma
ciò non comporta, atteso il suo tenore letterale, un rinvio formale ai
regolamenti locali, i quali non completano dunque la norma di legge e
non ne acquistano comunque la forza.
4.4. Inoltre, anche se non si volesse accedere a tale impostazione, bisogna
osservare che tra i “regolamenti locali”, i quali concorrono a disciplinare
la materia delle distanze, devono essere incluse tutte le disposizioni
conferenti non statali e, dunque, anche quelle di fonte regionale (conf.
Cass. 10 maggio 2004, n. 8848).
Di tali “regolamenti locali”, pertanto, fanno parte anche le norme, di cui
alla l.r. 14/09, le quali consentono gli ampliamenti in deroga a tutti i
regolamenti comunali, e dunque anche a quelli sulle distanze: che poi tali
norme di legge regionale, sempre intese come “regolamenti locali”,
prevalgano sul regolamenti comunali non sembra dubbio, atteso il grado
superiore di quelle.
4.5. Infine, non si può mancare di osservare come la soluzione adottata
dal Comune di S. Pietro in Cariano tenda a comprimere l’efficacia di una
disciplina di legge in una materia, come il governo del territorio, dove la
potestà legislativa è affidata alle regioni, salvo che per la determinazione
dei principi fondamentali, di competenza statale, tra i quali non pare
tuttavia rientrare il disposto di cui all’art. 873 c.c.: sicché non vi è ragione
di ritenere che specifiche previsioni, contenute in un regolamento
comunale in materia edilizia, possano limitare la forza espansiva della
disciplina di cui alla l.r. 14/09.
5. In conclusione, la distanza tra l’ampliamento e la preesistente cabina
ENEL è rispettosa delle norme applicabili, e il Comune non poteva
rifiutare il rilascio del permesso di costruire per tale motivo.
L’atto di diniego va pertanto annullato, e con esso l’art. 6 delle
disposizioni attuative, nella parte d’interesse; non così gli ulteriori atti,
aventi contenuto endoprocedimentale.
Sussiste l’obbligo del Comune di ripronunciarsi entro trenta giorni dalla
comunicazione ovvero dalla notificazione della presente decisione.
Le spese di lite, compensate per un terzo, seguono per il resto la
soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda),
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per
l’effetto annulla i provvedimenti in epigrafe impugnati sub a) e c)..
Compensa le spese di lite tra le parti in ragione di un terzo e condanna il
Comune di S. Pietro in Cariano al pagamento del residuo, che liquida in
€ 2.000,00 per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a. ed alla rifusione del
contributo unificato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio addì 24 febbraio 2011
con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
giovedì 18 novembre 2010
Sentenza Piano Casa Veneto - il TAR consente di deroga alla distanza dai confini
Di seguito la sentenza del TAR sul Piano CASA della Regione Veneto...
Leggete un po' e commentate...
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SENTENZA
ex artt. 60 e 74 c.p.a., nel giudizio introdotto con il ricorso 1610/10,
proposto da Maurizio Striolo e Roberta Zambon, rappresentati e
difesi dagli avv. ti Dal Pra', Farina e Furlan, con domicilio presso la
Segreteria del T.A.R. Veneto, giusta art. 25 c.p.a.;
contro
il Comune di Rosolina (Rovigo), in persona del sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. L. Migliorini, con domicilio eletto in
Venezia Mestre, via G. Pepe 6, presso lo studio dell’avv. M.
Cappelletto;
per l'annullamento:
a) del provvedimento comunale 19 luglio 2010, n. 2010/01424,
d’archiviazione della pratica edilizia di cui alla d.i.a. n. 10/2010,
presentata dagli odierni ricorrenti in data 27 gennaio 2010;
b) in parte qua, della deliberazione 23 giugno 2010, n. 40, del consiglio
comunale di Rosolina.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rosolina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza camerale del giorno 6 ottobre 2010 il cons. avv.
A. Gabbricci e uditi per le parti l’avv. Farina per i ricorrenti e Maturi,
in sostituzione di Migliorini, per il Comune intimato;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel gennaio 2010 Roberta Zambon e Maurizio Striolo
presentarono al Comune di Rosolina una denuncia d’inizio attività
(d.i.a.) per l’ampliamento di un fabbricato residenziale, in asserita
applicazione del combinato disposto dell’art. 2, I e V comma, della
l.r. 14/09, per il quale “è consentito l'ampliamento degli edifici
esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso
residenziale” (I comma), percentuale “elevata di un ulteriore 10 per
cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di fonti
di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kwh.,
ancorché già installati”.
2. Il Comune, al termine di un articolato procedimento, assunse la
determinazione negativa 19 luglio 2010, con la quale respinse la
domanda.
Nella motivazione si osserva, anzitutto, come l’art. 9, VIII comma,
della l.r. 14/09 prescriva che “sono fatte salve le disposizioni in
materia di distanze previste dalla normativa statale vigente”, mentre
l’art. 873 c.c., dopo aver stabilito che “le costruzioni su fondi
finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a
distanza non minore di tre metri”, soggiunge che “nei regolamenti
locali può essere stabilita una distanza maggiore”.
In base al combinato disposto di queste disposizioni, sarebbe allora
“evidente che la norma statale è integrata con la norma di piano del
Comune di Rosolina”, segnatamente, nella fattispecie, con quella che
prescrive, per le costruzioni su lotto di superficie maggiore a m² 950,
una distanza minima dal confine di m. 6.00: mentre, con
l’ampliamento richiesto, l’edificio sarebbe venuto ad insistere ad una
distanza dal confine inferiore a quella indicata.
Da ciò la decisione negativa assunta dal Comune, il cui consiglio
comunale aveva, poco tempo prima, assunto la deliberazione 23
giugno 2010, n. 40, nella quale, tra l’altro, aveva dato atto “che la
norma statale in materia di distanze tra i confini e tra gli edifici è
integrata dalle previsioni in materia del vigente P.R.G. del Comune
di Rosolina e comunque fatti salvi i diritti dei terzi nel rispetto del
codice civile”.
3.1. Entrambi i provvedimenti sono stati impugnati con il ricorso in
esame, rubricato nella violazione degli artt. 2 e 9 della l.r. 14/09,
nonché dell’ art. 873 c.c., e ancora, nell’eccesso di potere per falsa
rappresentazione della realtà, contraddittorietà manifesta e difetto di
motivazione, nonché nello sviamento di potere.
3.2. Anzitutto, secondo i ricorrenti, l’art. 873 si riferisce alle distanze
tra costruzioni e non alla distanza delle costruzioni dai confini, come
nel caso.
Inoltre, il citato art. 2, I comma, l.r. 14/09, consente espressamente
l’ampliamento “in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e
degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e
regionali”, e dunque anche alle norme comunali sulle distanze.
4.1. Il ricorso è fondato, con specifico riguardo al secondo profilo.
Ad avviso di questo giudice, infatti,l’art. 873, nella seconda parte, in
cui stabilisce che “nei regolamenti locali può essere stabilita una
distanza maggiore”, determina la natura parzialmente dispositiva
della previsione contenuta nella prima parte, ma non comporta,
atteso il suo tenore letterale, un rinvio formale ai regolamenti locali, i
quali non completano dunque la norma di legge e non ne acquistano
comunque la forza.
4.3. Inoltre, anche se non si volesse accedere senz’altro a tale
impostazione, bisogna osservare che tra i “regolamenti locali”, i quali
concorrono a disciplinare la materia delle distanze, devono essere
incluse tutte le disposizioni conferenti non statali e, dunque, anche
quelle di fonte regionale (conf. Cass. 10 maggio 2004, n. 8848).
Di tali “regolamenti locali”, pertanto, fanno parte anche le norme, di
cui alla l.r. 14/09, le quali consentono gli ampliamenti in deroga a
tutti i regolamenti comunali, e dunque anche a quelli sulle distanze:
che poi tali norme di legge regionale, sempre intese come
“regolamenti locali”, prevalgano sul regolamenti comunali non
sembra dubbio, atteso il grado superiore di quelle.
4.4. Infine, non si può mancare di osservare come la soluzione
adottata dal Comune di Rosolina tenda a comprimere l’efficacia di
una disciplina di legge in una materia, come il governo del territorio,
dove la potestà legislativa è affidata alle regioni, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, di competenza statale, tra i
quali non pare tuttavia rientrare il disposto di cui all’art. 873 c.c.:
sicché non vi è ragione di ritenere che specifiche previsioni,
contenute in un regolamento comunale in materia edilizia, possano
limitare la forza espansiva della disciplina di cui alla l.r. 14/09.
5.1. Il provvedimento che ha archiviato la d.i.a. presentata dai
ricorrenti va dunque annullato, e, con esso, la disposizione, prima
ricordata, di cui alla deliberazione consiliare 40/10.
5.2. Le spese di lite possono essere parzialmente compensate, attesa
l’indubbia novità della questione proposta e sono liquidate per il
resto come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, lo accoglie e, per
l’effetto, annulla i provvedimenti in epigrafe impugnati.
Compensa le spese di lite tra le parti in ragione della metà e
condanna il Comune di Rosolina al pagamento del residuo, che
liquida in € 1.500,00 per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a. ed alla
rifusione del contributo unificato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio addì 6 ottobre 2010
con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Italo Franco, Consigliere
Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/10/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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