Nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 89 del 29 novembre 2011 è stata pubblicata la Circolare n.1 del 8 novembre 2011 relativa al Secondo o Nuovo Piano Casa del Veneto (edizione 2011).
Si ricorda che la scadenza per i Comuni per poter deliberare in Consiglio per porre eventuali limiti è il 30 novembre 2011.
Al presente link trovate la circolare sopraccitata:
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioCircolare.aspx?id=236248
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mercoledì 30 novembre 2011
Circolare del Piano Casa Veneto del 2011
giovedì 10 novembre 2011
Circolare del secondo o nuovo piano casa Veneto
E' stata pubblicata la nuova circolare del secondo o nuovo Piano Casa del Veneto.
Sono inseriti diversi chiarimenti anche in contrasto con le leggi regionali stesse.
I temi trattati riguardano diverse definizioni di carattere generale:
- Edificio esistente;
- Prima casa;
- Volume e superficie coperta;
- Zone agricole;
- Cambio destinazione;
- Legge Regionale n.14 del 2009;
- vecchia circolare del "primo" piano casa;
- Legge Regionale n.13 del 2011.
- Viene ribadita la scadenza al 30 novembre 2013.
La cosa più strana è che la legge è composta da pochissimi articoli e poche pagine, invece la circolare è di 28 pagine.
Ora sono in attesa della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Buon lavoro a tutti.
Sono inseriti diversi chiarimenti anche in contrasto con le leggi regionali stesse.
I temi trattati riguardano diverse definizioni di carattere generale:
- Edificio esistente;
- Prima casa;
- Volume e superficie coperta;
- Zone agricole;
- Cambio destinazione;
- Legge Regionale n.14 del 2009;
- vecchia circolare del "primo" piano casa;
- Legge Regionale n.13 del 2011.
- Viene ribadita la scadenza al 30 novembre 2013.
La cosa più strana è che la legge è composta da pochissimi articoli e poche pagine, invece la circolare è di 28 pagine.
Ora sono in attesa della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Buon lavoro a tutti.
martedì 11 ottobre 2011
Circolare Interministeriale del 28/09/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - D.P.R. 7 settembre 2010 n.160 - Chiarimenti operativi in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)
Di seguito Vi pullico la Circolare Interministeriale del 28 settembre 2011 emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Il novellato art. 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, al comma 3-bis, l'emanazione di un decreto interministeriale (di seguito "decreto") che "individui le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina". Il citato decreto è attualmente all' esame della Conferenza Unificata e, presumibilmente, sarà adottato dopo la data di entrata in vigore del Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (di seguito "d.P.R."), che disciplina i procedimenti ordinari. È utile ricordare che la data di entrata in vigore del citato Capo coincide, altresì, con l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, che ha finora disciplinato l'istituto in oggetto.
Il decreto individua e mira a risolvere le principali criticità emerse nelle periodiche consultazioni con l'Associazione dei Comuni Italiani (di seguito ANCI) e Unioncamere, nonché nel corso della riunione istitutiva della c.d. "cabina di regia", che adempie a quanto prescrive l'art. 11 del d.P.R. e che coinvolge, oltre alle amministrazioni concertanti, ANCI, Unioncamere e i rappresentanti della Conferenza delle Regioni. Al fine di ovviare alle problematiche di tipo operativo si anticipano le misure attuative che si intendono porre in essere nel decreto:
l'individuazione di un metodo condiviso con le amministrazioni competenti, al fine di validare la modulistica di riferimento per ogni procedimento, da esporre sul portale www.impresainungiomo.gov.it. Tale modulistica sarà utilizzata da tutti i soggetti interessati, qualora lo Sportello unico delle attività produttive (di seguito "SUAP) dovesse risultare sprovvisto. Nell'ipotesi in cui anche il portale www.impresainungiomo.gov.it risultasse sprovvisto della necessaria modulistica, il soggetto interessato è autorizzato ad inviare la segnalazione o l' istanza secondo le modalità previste dall'articolo 38 del T.U. n. 445/2000;
a i fini della realizzazione del sistema di pagamento del portale www.impresainungiomo.gov.it. le amministrazioni sono chiamate a pubblicare nei rispettivi siti internet l'elenco dei pagamenti da effettuarsi per ciascun procedimento, le causali, le modalità di calcolo degli importi e gli estremi dei propri conti correnti bancari e postali. In mancanza di un adeguato sistema di pagamento, il soggetto interessato allega in modalità informatica e per ciascun procedimento le ricevute degli avvenuti pagamenti;
il soggetto interessato provvede, qualora il SUAP non disponga dell'autorizzazione che consente il pagamento dell' imposta di bollo in modo virtuale, ad inserire nella domanda i
numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonché ad annullare le stesse, conservandone gli originali;
la possibilità di utilizzo, per i soggetti che non dispongono dei necessari strumenti, del potere di rappresentanza previsto dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Si equipara, ai fini della decorrenza dei termini e degli effetti della segnalazione o dell'istanza, la validità della ricevuta rilasciata con firma automatica dal SUAP alla ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l' avvenuta consegna al SUAP della segnalazione o dell' istanza, nonché alla ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiomo.gov.it o dal sito del SUAP tramite web browser;
L'indicazione delle funzioni svolte dalle Camere di commercio nei casi di delega, come definite dallo " schema di documento" previsto dalla convenzione quadro ANCI, Unioncamere ai sensi dell'art. 4, comma I l del d.P.R.;
la possibilità per il soggetto interessato, in caso di gravi carenze infrastrutturali del SUAP rilevate dal commissario ad acta, nominato ai sensi del citato art. 38, comma 3-bis, di inviare e sottoscrivere le segnalazioni e le istanze con le modalità previste dall ' art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Per consultare il testo ufficiale visita:
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