La Legge Regionale n. 13 dell' 8 luglio 2011, pubblicata sul BUR n.50/2011 ha modificato il precedente "Piano Casa" istituito con la Legge Regionale n.14 del 8 luglio 2009.
Il "Piano Casa" è stato definito "secondo" o "nuovo" Piano Casa del Veneto.
Quando scade
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lunedì 21 novembre 2011
martedì 14 giugno 2011
Il Comune può deliberare sul "Piano Casa" successivamente la data dell'ottobre 2009? la deliberazione ha validità? guardatevi la sentenza contro Rosolina
N. 00859/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01967/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1967 del 2010, proposto dalla
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Si può ampliare con il piano casa "veneto" un edificio parzialmente abusivo? guardatevi la sentenza....
N. 00781/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00608/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 608 del 2011, proposto da Societa' Agricola GGL di Cordioli Giuseppe, Giampaolo e Lorenzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Bracesco e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Venezia - Mestre, via Cavallotti, 22;
sul ricorso numero di registro generale 608 del 2011, proposto da Societa' Agricola GGL di Cordioli Giuseppe, Giampaolo e Lorenzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Bracesco e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Venezia - Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
il Comune di Villafranca di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Sala e Antonio Sartori, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Venezia - Mestre, Calle del Sale, 33;
per l'annullamento
del provvedimento comunale
mercoledì 4 maggio 2011
Giunta Regionale Veneta approva proroga del Piano Casa
Nella seduta del 12 aprile 2011 la Giunta Regionale Veneta ha prorogato
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martedì 12 aprile 2011
Sentenza Piano Casa - TAR e comune di Padova - prima casa
Di seguito il testo della sentenza N. 00576/2011 REG.PROV.COLL. N. 02076/2010 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a., nel giudizio introdotto con il ricorso 2076/10,
proposto da Daniela, Silvia e Luisa Toderini, rappresentate e difese
dall'avv. E. Bandarin Troi, con domicilio presso la Segreteria del
T.A.R. per il Veneto, ex art. 25 c.p.a.;
contro
il Comune di Padova, in persona del sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv. ti Lotto e Bicocchi, con domicilio
presso la Segreteria del T.A.R. per il Veneto, ex art. 25 c.p.a.;
per l'annullamento
a) dell'ordinanza dirigenziale 2 agosto 2010, con la quale il
responsabile dell'Ufficio edilizia privata del Comune di Padova ha
vietata a Daniela, Silvia e Luisa Toderini l'esecuzione delle opere
richieste con d.i.a. 15 luglio 2010;
b) della deliberazione 26 ottobre 2009 n. 111 del consiglio comunale
di Padova e del relativo allegato recante "Modalità e limiti di
applicazione della L.R. n. 14/2009", con specifico riferimento alle
prescrizioni di cui alla lettera B), punto 17, ed alla lettera C) punto 6,
lettera a).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Padova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 il cons.
avv. Gabbricci ed uditi l’avv. Bandarin Troi per le ricorrenti e l’avv.
Bicocchi per il Comune intimato;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Le ricorrenti sono proprietarie a Padova di un'area parzialmente
edificata, inclusa in un piano di recupero d'iniziativa privata, dove
esse intendono costruire un fabbricato, destinato ad abitazione, per il
quale il Comune ha loro rilasciato il permesso di costruire 29 gennaio
2009, n. 2687/08.
1.2. Prima che l'intervento fosse avviato, le Toderini hanno
comunicato all'Amministrazione, con denuncia d'inizio d'attività, la
loro volontà d’ampliare la costruzione, che esse dichiaravano
destinata a loro abitazione, nei limiti e secondo le previsioni dell'art.
2, II comma, della l.r. 8 luglio 2009, n. 14, nota come “piano casa”.
1.3. Il Comune ha respinto la richiesta, per preteso contrasto
dell'intervento proposto con le linee guida, introdotte dal consiglio
comunale con deliberazione 111/09 in applicazione di quanto
stabilito dall’art. 9, V comma, della stessa l.r. 14/09.
2.1. Le ricorrenti hanno allora impugnato il diniego di esecuzione dei
lavori anzitutto per violazione dello stesso art. 9, III e V comma,
nonché per eccesso di potere per erroneità dei presupposti e della
motivazione.
2.2. Invero, secondo l'Amministrazione resistente, l'intervento in
oggetto contrasterebbe con le prescrizioni di cui alla lettera B), punto
17, ed alla lettera C), punto 6, lettera a), delle citate linee guida, il cui
specifico contenuto per tale è qui irrilevante.
Nella motivazione del provvedimento impugnato, in particolare,
"con riferimento alle osservazioni, secondo le quali le limitazioni di
cui alla delibera comunale sopra citata non sarebbero applicabili alle
prime case di abitazione", l'Ufficio oppone, per contro, come esso
ritenga "che tali limitazioni operino anche nelle fattispecie suddette".
2.3. Il thema decidendum della controversia è cosi delineato: e per darvi
soluzione è anzitutto necessario esaminare le previsioni rilevanti.
2.3.1. Invero, l' art. 2 della ripetuta l.r. 14/09 stabilisce al I comma
che, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli
strumenti urbanistici e territoriali, "è consentito l'ampliamento degli
edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad
uso residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti
ad uso diverso"; il seguente V comma consente ulteriori incrementi
in ipotesi peculiari, mentre i commi intermedi fissano regole puntuali
per la pratica realizzazione degli stessi ampliamenti.
2.3.2. A sua volta, il successivo art. 9, intitolato all'ambito di
applicazione, prevede anzitutto al I comma per quali categorie di
edifici non siano consentiti gli interventi di ampliamento (in estrema
sintesi: edifici da demolire, ricadenti nei centri storici, in aree
inedificabili, sottoposti a vincoli ovvero a particolari destinazioni),
fissando poi, al comma seguente, il principio che gli ampliamenti
sono consentiti esclusivamente su aree che abbiano una destinazione
d’uso compatibile con quella dell’edificio da ampliare.
2.3.3. D'immediato rilievo, nella fattispecie, è invece quanto stabilito
dal seguente III comma, per il quale "Gli interventi di cui agli articoli
2 e 3 che riguardano la prima casa di abitazione si applicano, fermo
restando quanto previsto dai commi 1 e 2, sin dall’entrata in vigore
della presente legge"; mentre, a sua volta, il IV comma dispone che
gli interventi de quibus "sono subordinati all'esistenza delle opere di
urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del
maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume
o di superficie degli edifici esistenti": ad esclusione, peraltro, "degli
interventi realizzati sulla prima casa di abitazione".
2.3.4. Ancora, il V comma stabilisce che "Fermo restando quanto
previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, i comuni entro il termine del 30
ottobre 2009 deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di
carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se o con
quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui agli
articoli 2, 3 e 4".
2.3.5. Inoltre, il VII comma stabilisce che “Le istanze relative agli
interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono essere presentate entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
ed i relativi interventi, ad esclusione di quelli sulla prima casa di
abitazione, non possono iniziare prima del decorso del termine di cui
al comma 5 e comunque non prima del rilascio del titolo edilizio ove
previsto”.
2.3.6. Non è infine inutile soggiungere, per completezza, come l’art.
8 della l.r. 9 ottobre 2009, n. 26, interpretando la ripetuta l.r. 14/09,
abbia stabilito che, per prima casa d’abitazione s’ intendono “le unità
immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l’avente
titolo, o i suoi familiari, risiedano oppure si obblighino a stabilire la
residenza e a mantenerla per ventiquattro mesi dall’entrata in vigore
della medesima legge regionale 8 luglio 2009, n. 14”.
2.4. Orbene, secondo le ricorrenti, le disposizioni che il Comune di
Padova ha introdotto ai sensi del citato art. 9, V comma, non si
potrebbero comunque applicare agli immobili destinati a prima casa,
e ciò troverebbe conferma nella circolare interpretativa regionale n.
4/2009, in cui viene appunto specificato come la l.r. 14/09 si articoli
in due parti, la prima delle quali, relativa alla prima casa, è necessaria
ed inderogabile, di operatività immediata e generalizzata; l'altra,
flessibile ed eventuale, viene rimessa alle scelte dei Comuni, i quali
possono decidere di non applicare nel proprio territorio le possibilità
offerte dalla legge regionale, oppure di modellarne l'applicazione
sulla base di specifiche valutazioni, eccettuata però appunto la
disciplina riguardante la prima casa di abitazione.
La "prima casa" segna insomma, secondo le ricorrenti, il limite della
competenza comunale: il legislatore regionale l'ha assoggettata alla
disciplina di cui alla l.r. 14/09, che non può essere modificata
dall’Ente territoriale con propri atti regolamentari, per cui la prima
casa gode sempre dell'immediata ed integrale applicazione della L.R.
n. 14/2009.
Così, l'ordinanza di diniego qui impugnata sarebbe illegittima, poiché
ha affermato la prevalenza della disciplina comunale, benché si
trattasse di intervento su prima casa di abitazione.
3.1. Orbene, a prescindere dalle circolari interpretative, la cui
rilevanza è per il giudice affatto marginale, la censura è fondata e va
accolta.
È anzitutto evidente che la l.r. 14/09 ha introdotto una distinta
disciplina degli interventi di ampliamenti per le prime case
d’abitazione, i quali hanno potuto essere effettuati sin dall’entrata in
vigore della legge (art. 9, III comma), e, dunque, senza attendere
l’approvazione comunale delle linee guida, e senza essere ostacolati
dal maggior carico urbanistico da essi determinato (IV comma), il
che varrà ovviamente anche nel caso di strumenti urbanistici in corso
di attuazione.
3.2. La specialità della disciplina à poi ribadita dalla riserva iniziale
contenuta nell’art. 9, V comma, il quale conferma i limiti, stabiliti
dalla stessa legge regionale, al possibile contenuto della disciplina
attuativa comunale: e se ciò appare evidente per i richiami ai
precedenti commi I, II e IV, lo è in anche per quello al III comma.
Invero, se non è necessario attendere l’introduzione delle
disposizioni applicative comunali per ampliare la propria prima casa
d’abitazione, ciò può trovare ragionevole giustificazione soltanto
perché tali disposizioni non potranno disciplinare, e tanto meno
impedire, questi interventi.
3.3. Se si negasse tale conclusione, infatti, si dovrebbe concludere
che tali interventi, dapprima realizzabili e presuntivamente legittimi,
possono cessare di esserlo, dopo l’approvazione delle disposizioni
comunali: e ciò anche in corso d’opera, con le intuitive difficoltà in
caso di varianti.
Si creerebbe in tal modo una disparità di trattamento, in presenza di
presupposti che possono essere del tutto identici, dove l’unico
fattore discriminante è costituito dal momento di presentazione
dell’istanza, premiando così eccessivamente la maggiore reattività del
singolo proprietario: senza dire che il termine di ventiquattro mesi
per presentare l’istanza verrebbe così di fatto disapplicato.
3.4. Si aggiunga che, comunque, anche gli interventi di ampliamento
della prima casa non sono liberi, ma trovano una serie di limitazioni,
o, comunque, una sufficiente disciplina, nelle disposizioni della stessa
l.r. 14/09; mentre il favor che l’ordinamento giuridico ha per la prima
casa di abitazione (si pensi alle norme fiscali in materia), conforta
l’interpretazione sin qui seguita.
4. In conclusione, dunque, agli ampliamenti della prima casa
d’abitazione non si applicano le previsioni integrative di cui all’art. 9,
V comma, l. 14/09: sicché illegittimamente il Comune di Padova,
con il relativo provvedimento 2 agosto 2010, qui impugnato, si è
opposto alla d.i.a. presentata.
5.1. Le ulteriori censure possono essere assorbite e, così, quelle
relative alle specifiche prescrizioni integrative che, secondo
l’Amministrazione, avrebbero precluso la realizzazione
dell’intervento.
5.2. La novità della questione impone l’integrale compensazione delle
spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione
Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo
accoglie parzialmente e, per l’effetto, annulla il provvedimento in
epigrafe impugnato sub a).
Spese e competenze di causa compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio addì 10 marzo 2011
con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore
Brunella Bruno, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
giovedì 24 febbraio 2011
TAR Veneto - Sentenza Piano Casa - Comune di Torreglia - Ampliamento a destinazione commerciale
N. 00186/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02242/2010 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 60 c.p.a..;
sul ricorso numero di registro generale 2242 del 2010, proposto dalla Serena Srl. e dalla Carlevari Srl, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentate e difese dagli avv. Gianni Bessega e Laura Paglia, con domicilio ex lege (art. 25 c.p.a.) presso la Segreteria di questo T.A.R.;
contro
il Comune di Torreglia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Dal Prà, con domicilio ex lege (art. 25 c.p.a.) presso la Segreteria di questo T.A.R.;
per l'annullamento del provvedimento comunale, prot. n. 7258 dell’8 settembre 2010, con il quale è stata rigettata la domanda di costruire per l'ampliamento di un immobile a destinazione commerciale e di ogni altro atto conseguente, connesso o presupposto, tra cui, in particolare, della comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell’istanza, nota prot. n. 4074 del 17 agosto 2010 nonché per la condanna al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torreglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi.
Considerato:
che l’impugnazione della nota, prot. n. 4074 del 17 agosto 2010, con la quale sono stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza è inammissibile, non sussistendo alcun serio interesse all'impugnazione di un atto che, con ogni evidenza, ha carattere endoprocedimentale ed è privo di efficacia lesiva (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 02 luglio 2009, n. 6418);
che è infondata l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, sollevata dalla difesa dell’amministrazione resistente nel corso della discussione in udienza, a motivo dell’omessa tempestiva impugnazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29 ottobre 2009, adottata ai sensi dell’art. 9, comma 5 della l.r. n. 14 del 2009, con la quale l’applicazione dell’art. 2 della suddetta legge regionale è stata esclusa in relazione agli edifici produttivi esistenti in zona impropria, in quanto già oggetto di ampliamento ex art. 126 della l.r. n.61 del 1985;
che, infatti, non emerge la sussistenza di alcun onere in capo alla ricorrente di procedere all’impugnazione della prefata deliberazione del Consiglio Comunale in
quanto non applicabile alla fattispecie, in considerazione del carattere non produttivo bensì commerciale dell’immobile de quo;
che la prima censura, con la quale è stata dedotta la violazione ed erronea applicazione dell’art. 2 della l.r. n. 14 del 2009, delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Torreglia e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29 ottobre 2009 nonché il vizio di eccesso di potere, a motivo della sussistenza della conformità urbanistica, è infondata;
che, infatti, pur escludendo l’applicazione nella fattispecie oggetto di giudizio della deliberazione del Consiglio Comunale sopra richiamata, in quanto riferita ad immobili produttivi e non commerciali, il provvedimento di rigetto assume a proprio fondamento anche l’incompatibilità dell’attività oggetto della domanda di permesso di costruire con la Z.T.O. B2;
che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, ai sensi dell’art. 4.1.03 delle N.T.A. del P.R.G., nella Z.T.O. B2 – prevalentemente residenziale – è ammessa la destinazione a “magazzini, depositi, attività commerciali all’ingrosso c14) in quanto in essere e presenti alla data di approvazione del P.R.G. precedente, limitatamente alla dimensione attuale”;
che la suddetta previsione risponde alla ratio di assicurare lo sviluppo residenziale della zona, precludendo l’insediamento di nuove strutture o l’ampliamento di quelle esistenti destinate allo svolgimento di attività non coerenti con la destinazione residenziale, pur riconoscendo espressamente l’ammissibilità di quelle strutture già in essere, limitatamente alla dimensione attuale;
che, dunque, in applicazione dei criteri non solo letterale e sistematico ma anche teleologico, la suddetta previsione deve essere interpretata nel senso che l’ampliamento della superficie degli immobili destinati allo svolgimento di attività commerciali all’ingrosso non è compatibile con le caratteristiche della zona territoriale omogenea B2, trattandosi di attività situate in zona impropria;
che la suddetta preclusione discende dall’applicazione dell’art. 9, comma 2, della l.r. n. 14 del 2009, ai sensi della quale gli ampliamenti di cui all’art. 2 del medesimo testo legislativo “sono consentiti esclusivamente su aree che abbiano una destinazione compatibile con la destinazione dell’edificio da ampliare”;
che, come già affermato da questa Sezione nella sentenza del 4 giugno 2010, n.2385, la locuzione “in ogni caso” che figura nel secondo comma dell’art. 9 in esame, sta proprio a denotare che in tutte le ipotesi di ampliamento, per il solo fatto dell’estensione volumetrica dell’immobile ed a prescindere da ogni ulteriore considerazione, è imprescindibile la compatibilità urbanistica. Con tale limitazione, peraltro, il legislatore regionale ha inteso evidentemente evitare – in un’ottica di contemperamento delle esigenze sopra evidenziate con quelle di tutela e salvaguardia dell’assetto del territorio – che il regime straordinario introdotto possa incidere sulle scelte pianificatorie operate, andando ben oltre la finalità, esplicitata nell’art. 1 della l.r. n. 14 del 2009, del “miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili”;
che, dunque, la suddetta motivazione posta alla base del provvedimento gravato, è di per sé idonea a sorreggere ed a legittimare la determinazione assunta dall’amministrazione in quanto, come sopra esposto, riferita all’insussistenza della conformità urbanistica dell’intervento e non già, come sostenuto dalla difesa della ricorrente, all’applicazione degli indici edificatori in relazione ai quali opera, di regola, la deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali di cui all’art. 2, comma 1 della l.r. n. 14 del 2009;
che, per le suesposte considerazioni, si palesa infondata anche la seconda censura dedotta, con la quale è stata lamentata la violazione dell’art. 2 della l.r. n. 14 del 2009 nonché l’erronea e falsa applicazione delle N.T.A. del P.R.G. e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29 ottobre 2009;
che, infatti, come sopra evidenziato, la preclusione all’assentibilità dell’intervento edilizio de quo discende dal chiaro dettato dell’art. 9, comma 2 della l.r. n. 14 del 2009, sicché il provvedimento gravato è stato legittimamente assunto dall’amministrazione a prescindere da ogni considerazione riferita all’applicabilità della deliberazione del Consiglio Comunale sopra richiamata la quale ha costituito non già l’unico giustificativo posto a base del provvedimento di rigetto bensì un’argomentazione ulteriore;
che del pari infondato è il terzo motivo di ricorso con il quale è stata dedotta l’erronea e falsa applicazione dell’art. 10 bis nonché il vizio di eccesso di potere, a motivo della mancanza di una piena coincidenza tra il contenuto del preavviso di rigetto ed il provvedimento definitivo;
che, invero, come evidenziato dalla costante giurisprudenza condivisa dal Collegio, non deve sussistere necessariamente corrispondenza totale, tale da assurgere a condizione di legittimità del provvedimento finale, in ogni dettaglio tra il contenuto del preavviso di rigetto ed il successivo diniego, ben potendo l'amministrazione, sulla base delle osservazioni del privato, ma anche in via autonoma, precisare meglio le proprie posizioni giuridiche nell'atto di diniego, che assume, esso solo, natura di atto lesivo. La motivazione finale del provvedimento, infatti, può non essere pienamente sovrapponibile a quella riportata nel preavviso, che per sua natura si colloca in una fase endoprocedimentale nella quale l'Amministrazione può ancora non avere ben chiari gli esatti termini di quello che costituirà il sostrato motivazionale dell'atto terminale (in tal senso, Cons. St., sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6325; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 27 novembre 2009, n. 11946). Nella fattispecie in esame non emerge dallo sviluppo procedimentale alcuna sostanziale pretermissione del momento dialogico imposto dall'invocata norma dell'art. 10 bis, di talché la censura va respinta;
che, dunque, il ricorso va rigettato in quanto in parte inammissibile e per la parte residua infondato.
Sussistono giusti motivi, stante la novità delle questioni trattate, per integralmente compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte inammissibile e per la parte residua lo rigetta..
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Brunella Bruno, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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