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martedì 11 ottobre 2011

Circolare Interministeriale del 28/09/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - D.P.R. 7 settembre 2010 n.160 - Chiarimenti operativi in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)

Di seguito Vi pullico la Circolare Interministeriale del 28 settembre 2011 emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri:

OGGETTO: D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160. Sportello unico attività produttive.
Il novellato art. 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, al comma 3-bis, l'emanazione di un decreto interministeriale (di seguito "decreto") che "individui le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina". Il citato decreto è attualmente all' esame della Conferenza Unificata e, presumibilmente, sarà adottato dopo la data di entrata in vigore del Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (di seguito "d.P.R."), che disciplina i procedimenti ordinari. È utile ricordare che la data di entrata in vigore del citato Capo coincide, altresì, con l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, che ha finora disciplinato l'istituto in oggetto.
Il decreto individua e mira a risolvere le principali criticità emerse nelle periodiche consultazioni con l'Associazione dei Comuni Italiani (di seguito ANCI) e Unioncamere, nonché nel corso della riunione istitutiva della c.d. "cabina di regia", che adempie a quanto prescrive l'art. 11 del d.P.R. e che coinvolge, oltre alle amministrazioni concertanti, ANCI, Unioncamere e i rappresentanti della Conferenza delle Regioni. Al fine di ovviare alle problematiche di tipo operativo si anticipano le misure attuative che si intendono porre in essere nel decreto: 
l'individuazione di un metodo condiviso con le amministrazioni competenti, al fine di validare la modulistica di riferimento per ogni procedimento, da esporre sul portale www.impresainungiomo.gov.it. Tale modulistica sarà utilizzata da tutti i soggetti interessati, qualora lo Sportello unico delle attività produttive (di seguito "SUAP) dovesse risultare sprovvisto. Nell'ipotesi in cui anche il portale www.impresainungiomo.gov.it risultasse sprovvisto della necessaria modulistica, il soggetto interessato è autorizzato ad inviare la segnalazione o l' istanza secondo le modalità previste dall'articolo 38 del T.U. n. 445/2000; 
a i fini della realizzazione del sistema di pagamento del portale www.impresainungiomo.gov.it. le amministrazioni sono chiamate a pubblicare nei rispettivi siti internet l'elenco dei pagamenti da effettuarsi per ciascun procedimento, le causali, le modalità di calcolo degli importi e gli estremi dei propri conti correnti bancari e postali. In mancanza di un adeguato sistema di pagamento, il soggetto interessato allega in modalità informatica e per ciascun procedimento le ricevute degli avvenuti pagamenti; 
il soggetto interessato provvede, qualora il SUAP non disponga dell'autorizzazione che consente il pagamento dell' imposta di bollo in modo virtuale, ad inserire nella domanda i 
numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonché ad annullare le stesse, conservandone gli originali; 
la possibilità di utilizzo, per i soggetti che non dispongono dei necessari strumenti, del potere di rappresentanza previsto dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Si equipara, ai fini della decorrenza dei termini e degli effetti della segnalazione o dell'istanza, la validità della ricevuta rilasciata con firma automatica dal SUAP alla ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l' avvenuta consegna al SUAP della segnalazione o dell' istanza, nonché alla ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiomo.gov.it o dal sito del SUAP tramite web browser; 
L'indicazione delle funzioni svolte dalle Camere di commercio nei casi di delega, come definite dallo " schema di documento" previsto dalla convenzione quadro ANCI, Unioncamere ai sensi dell'art. 4, comma I l del d.P.R.; 
la possibilità per il soggetto interessato, in caso di gravi carenze infrastrutturali del SUAP rilevate dal commissario ad acta, nominato ai sensi del citato art. 38, comma 3-bis, di inviare e sottoscrivere le segnalazioni e le istanze con le modalità previste dall ' art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Per consultare il testo ufficiale visita:

mercoledì 28 settembre 2011

Autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili nella Regione Veneto

La definizione di fonte rinnovabile è contenuta nell’art. 2 del D.Lgs. n. 387 del 2003. E’ rinnovabile la fonte energetica eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica. Sono altresì considerate fonti rinnovabili le biomasse, i gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione ed il biogas.
La disciplina autorizzativa degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è contenuta nell’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003.
Ai fini dell’autorizzazione degli impianti l’Amministrazione competente è individuata in base alla fonte rinnovabile utilizzata ed alla potenza dell’impianto.
La competenza è comunale se gli impianti hanno potenza installata inferiore alle soglie sotto riportate:
Fotovoltaico: 20 kW
Eolico: 60 kW
Idroelettrico: 100 kW
Biomasse: 200 kW
Biogas: 250 kW
La competenza è comunale per gli impianti con potenza installata pari o superiori alle soglie sopraindicate se non servono autorizzazioni di altre amministrazioni. (esempi: Valutazione di Impatto Ambientale, concessione di derivazioni d’acqua…).
Con Deliberazione della Giunta Regionale 08.08.2008, n. 2204 sono state dettate le prime disposizioni organizzative per i necessari adempimenti, tenuto conto delle modificazioni normative introdotte con l’art. 2, comma 158 della legge 24.12.2007, n. 244. Con Deliberazione della Giunta Regionale 05.05.2009, n. 1192, sono state aggiornate alcune procedure. Successivamente, viste le modificazioni apportate dalla Legge 23.07.2009, n. 99 e dalla Legge Regionale 22.01.2010, n. 10, con Deliberazione della Giunta Regionale 02.03.2010, n. 453 sono state ulteriormente aggiornate le procedure e le competenze autorizzative.

martedì 27 settembre 2011

prescrizioni tecniche in materia di eliminazione delle barriere architettoniche - Aggiornamento


E' stata pubblicata sul B.U.R. n. 71 del 20/09/2011 la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1428 del 06 settembre 2011, recante "Aggiornamento delle "Prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell'art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16" approvate precedentemente con Deliberazione di Giunta della Regione Veneto n. 509 del 2/03/2011. (L.R. 16/07, art. 6, comma 1)".
La deliberazione aggiorna le prescrizioni tecniche per la fruizione, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico approvate con la precedente DGR n. 509 del 2/03/2010, al fine di garantire una migliore efficacia e la piena attuazione delle stesse.
Per vedere il testo della deliberazione con gli allegati visita: