martedì 14 giugno 2011

Si può ampliare con il piano casa "veneto" un edificio parzialmente abusivo? guardatevi la sentenza....

N. 00781/2011 REG.PROV.COLL.





                                                                        N. 00608/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 608 del 2011, proposto da Societa' Agricola GGL di Cordioli Giuseppe, Giampaolo e Lorenzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Bracesco e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Venezia - Mestre, via Cavallotti, 22; 
contro
il Comune di Villafranca di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Sala e Antonio Sartori, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Venezia - Mestre, Calle del Sale, 33; 
per l'annullamento
del provvedimento comunale
28.12.2010 n. 36868 avente ad oggetto: "Ampliamento ai sensi della L.R. n. 14/2009 di un fabbricato rustico esistente da utilizzare come annesso rustico a servizio dell'azienda agricola in via Dossi - Rosegaferro".

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villafranca di Verona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 il referendario Marina Perrelli e uditi l’avvocato Bracesco per la società ricorrente e l’avvocato Ruffo, in sostituzione dell’avvocato Sala, per il Comune intimato;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, proprietaria di un fabbricato rustico ricedente in zona agricola E2, presentava al Comune resistente domanda di ampliamento, ai sensi della L.R. n. 14/2009, per la realizzazione di un corpo di fabbrica di collegamento tra due strutture esistenti.
2. Con il provvedimento impugnato il Comune di Villafranca di Verona denegava il predetto ampliamento perché l’immobile al quale si riferisce «è stato realizzato in parziale difformità rispetto al permesso di costruire e sanzionato ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001, in sostituzione della demolizione (dichiarata non possibile al fine di non compromettere la parte strutturale conforme)».
3. Con un unico motivo la società ricorrente deduce l’illegittimità del predetto diniego per violazione dell’art. 2 della L.R. n. 14/2009, nonché per eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità poiché l’edificio del quale si chiede l’ampliamento, sebbene non sanato con l’accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, rinviene la sua legittimazione a sussistere in considerazione dell’oblazione della sanzione ex art. 34 del citato T.U. e, quindi, essendo conforme alla normativa vigente, rientra tra i fabbricati ai quali è applicabile la legge sul piano casa. Né l’esclusione dal novero dei fabbricati legittimamente esistenti può essere sancita da un regolamento comunale che, in quanto irragionevole e contraddittorio, va disapplicato.
4. Il Comune di Villafranca di Verona, ritualmente costituito in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso evidenziando che l’edificio della società ricorrente non è ricompreso tra quelli suscettibili dell’applicazione della legge sul piano casa, dovendosi ritenere abusivo sia in base ai principi desumibili dalla detta normativa regionale, sia alla luce dell’interpretazione fornita dall’Amministrazione comunale nel Regolamento attuativo della L.R. n. 14/2009.
5. Il ricorso non è fondato e va respinto per le seguenti ragioni.
6. L’art. 9, comma 5, della L.R. n. 14/2009 stabilisce che «…i comuni entro il termine del 30 ottobre 2009 deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico e ambientale, se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2, 3 e 4.».
7. Il Comune di Villafranca di Verona, con delibera consiliare n. 68 del 29.10.2009, ha approvato il predetto regolamento di attuazione.
7.1. Segnatamente per quel che interessa la presente controversia, l’Amministrazione comunale nell’esercizio del potere attribuitole dalla normativa regionale, ha previsto all’art. 16 che ai fini dell’art. 9, comma 1 lettera e), della L.R. n. 14/2009 tra gli edifici anche parzialmente abusivi soggetti all’obbligo di demolizione, per i quali non trovano applicazione gli interventi di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale stessa, rientrano anche «gli edifici per i quali non si procede materialmente alla demolizione per l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dagli articoli 33, comma 2, e 34, comma 2, del testo unico edilizia».
7.2. Il ricorrente omette sia sul piano formale che sul piano sostanziale di impugnare il detto regolamento comunale limitandosi a chiederne la disapplicazione sul presupposto che se un regolamento si pone in contrasto con la normativa regionale il giudice amministrativo ha il potere di disapplicarlo.
7.3. Il Collegio non ritiene tale prospettazione condivisibile.
7.4. Secondo principi pacifici della giurisprudenza amministrativa l'atto amministrativo ancorché ritenuto o divenuto illegittimo, continua ad essere efficace ed a vincolare oltre che i suoi destinatari anche l'Autorità amministrativa che lo ha adottato finché non venga rimosso dal mondo giuridico in via di autotutela ovvero su ricorso degli interessati.
7.5. Orbene, nel caso di specie il regolamento attuativo è stato adottato nei termini e nei modi prescritti dalla L.R. n. 14/2009, la quale espressamente all’art. 9, comma 5, attribuisce ai comuni il potere di stabilire « se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2, 3 e 4». Ne discende, quindi, che non sussiste alcuna evidente contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza ovvero alcun contrasto del regolamento comunale rispetto alla normativa regionale e, comunque, la società ricorrente avrebbe dovuto impugnare unitamente al diniego anche il regolamento presupposto al fine di contestarne la legittimità, cosa che non ha fatto.
7.6. Merita, infine, di essere evidenziato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la disciplina prevista dall'art. 34, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (cosiddetta procedura di fiscalizzazione dell'illecito edilizio) trova applicazione, in via esclusiva, per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, e non equivale ad una "sanatoria" dell'abuso edilizio, in quanto non integra una regolarizzazione dell'illecito e non autorizza il completamento delle opere realizzate (cfr. Cassazione penale, sez. III, 22.4. 2010 , n. 19538). Ne discende, quindi, che anche sotto tale profilo l’interpretazione, seguita dall’Amministrazione comunale in sede di regolamento attuativo, non risulta configgente né con il disposto della normativa nazionale, né con quello della L.R. n. 14/2009.
8. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune resistente che liquida in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre IVA e CPA, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Marina Perrelli, Referendario, Estensore




 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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