mercoledì 30 novembre 2011

Circolare del Piano Casa Veneto del 2011

Nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 89 del 29 novembre 2011 è stata pubblicata la Circolare  n.1 del 8 novembre 2011 relativa al Secondo o Nuovo Piano Casa del Veneto (edizione 2011).
Si ricorda che la scadenza per i Comuni per poter deliberare in Consiglio per porre eventuali limiti  è il 30 novembre 2011.
Al presente link trovate la circolare sopraccitata:
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioCircolare.aspx?id=236248

lunedì 21 novembre 2011

Quando scade il "nuovo" o "secondo" Piano Casa del Veneto

La Legge Regionale n. 13 dell' 8 luglio 2011, pubblicata sul BUR n.50/2011 ha modificato il precedente "Piano Casa" istituito con la Legge Regionale n.14 del 8 luglio 2009.

Il "Piano Casa" è stato definito "secondo" o "nuovo" Piano Casa del Veneto.
Quando scade

giovedì 10 novembre 2011

Circolare del secondo o nuovo piano casa Veneto

E' stata pubblicata la nuova circolare del secondo o nuovo Piano Casa del Veneto.
Sono inseriti diversi chiarimenti anche in contrasto con le leggi regionali stesse.
I temi trattati riguardano diverse definizioni di carattere generale:
- Edificio esistente;
- Prima casa;
- Volume e superficie coperta;
- Zone agricole;
- Cambio destinazione;
- Legge Regionale n.14 del 2009;
- vecchia circolare del "primo" piano casa;
- Legge Regionale n.13 del 2011.
- Viene ribadita la scadenza al 30 novembre 2013.
La cosa più strana è che la legge è composta da pochissimi articoli e poche pagine, invece la circolare è di 28 pagine.
Ora sono in attesa della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Buon lavoro a tutti.



mercoledì 19 ottobre 2011

"Le città romane della costa adriatica" - primo appuntamento

Venerdì 21 ottobre 2011 alle ore 17.30 alla Biblioteca Comunale "Antonelliana" il Prof. Gabriele Baldelli
Primo appuntamento venerdì 21 ottobre 2011 alle ore 17.30 del ciclo di conferenze promosse dal gruppo di ricerca sull’Archeologia urbana di Senigallia (Comune, Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche, Dipartimento di Archeologia dell’Università di Bologna) dedicate ai temi dell’urbanistica delle città romane del medio Adriatico. Quattro gli incontri che si svolgeranno alla Biblioteca Comunale "Antonelliana" per conoscere tutte le novità sugli scavi urbani di Pesaro, Fano, Senigallia e Suasa.

I recenti scavi archeologici svoltisi in diversi settori della città, infatti, hanno fatto tornare di grande attualità i problemi collegati alle più antiche fasi di occupazione dei centri costieri del medio Adriatico, negli anni immediatamente precedenti all’arrivo dei coloni romani. Si tratta di un periodo molto complesso, compreso tra il IV sec. a.C. e il corso del III sec. a.C., quando genti galliche e umbre iniziano a convivere con gli antichi piceni, da tempo stanziati nelle attuali Marche e con i “nuovi” militari e commercianti romani.

"Pisaurum e Fanum Fortunae: rivisitazione di un modello storico per la romanizzazione della Costa Gallica" è il titolo del primo appuntamento di venerdì 21 ottobre con il Prof. Gabriele Baldelli Archeologo e Soprintendente per i Beni Archeologici dell'Abruzzo.

giovedì 13 ottobre 2011

Principali novità del secondo o nuovo Piano Casa della Regione Veneto introdotte dalla Legge Regionale n. 13/2011:

Retro villa Badoer - Fratta Polesine
Principali novità introdotte dalla Legge Regionale n. 13 de 09/07/2011:
- possibilità di modificare la destinazione d'uso degli edifici

martedì 11 ottobre 2011

Circolare Interministeriale del 28/09/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - D.P.R. 7 settembre 2010 n.160 - Chiarimenti operativi in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)

Di seguito Vi pullico la Circolare Interministeriale del 28 settembre 2011 emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri:

OGGETTO: D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160. Sportello unico attività produttive.
Il novellato art. 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, al comma 3-bis, l'emanazione di un decreto interministeriale (di seguito "decreto") che "individui le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina". Il citato decreto è attualmente all' esame della Conferenza Unificata e, presumibilmente, sarà adottato dopo la data di entrata in vigore del Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (di seguito "d.P.R."), che disciplina i procedimenti ordinari. È utile ricordare che la data di entrata in vigore del citato Capo coincide, altresì, con l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, che ha finora disciplinato l'istituto in oggetto.
Il decreto individua e mira a risolvere le principali criticità emerse nelle periodiche consultazioni con l'Associazione dei Comuni Italiani (di seguito ANCI) e Unioncamere, nonché nel corso della riunione istitutiva della c.d. "cabina di regia", che adempie a quanto prescrive l'art. 11 del d.P.R. e che coinvolge, oltre alle amministrazioni concertanti, ANCI, Unioncamere e i rappresentanti della Conferenza delle Regioni. Al fine di ovviare alle problematiche di tipo operativo si anticipano le misure attuative che si intendono porre in essere nel decreto: 
l'individuazione di un metodo condiviso con le amministrazioni competenti, al fine di validare la modulistica di riferimento per ogni procedimento, da esporre sul portale www.impresainungiomo.gov.it. Tale modulistica sarà utilizzata da tutti i soggetti interessati, qualora lo Sportello unico delle attività produttive (di seguito "SUAP) dovesse risultare sprovvisto. Nell'ipotesi in cui anche il portale www.impresainungiomo.gov.it risultasse sprovvisto della necessaria modulistica, il soggetto interessato è autorizzato ad inviare la segnalazione o l' istanza secondo le modalità previste dall'articolo 38 del T.U. n. 445/2000; 
a i fini della realizzazione del sistema di pagamento del portale www.impresainungiomo.gov.it. le amministrazioni sono chiamate a pubblicare nei rispettivi siti internet l'elenco dei pagamenti da effettuarsi per ciascun procedimento, le causali, le modalità di calcolo degli importi e gli estremi dei propri conti correnti bancari e postali. In mancanza di un adeguato sistema di pagamento, il soggetto interessato allega in modalità informatica e per ciascun procedimento le ricevute degli avvenuti pagamenti; 
il soggetto interessato provvede, qualora il SUAP non disponga dell'autorizzazione che consente il pagamento dell' imposta di bollo in modo virtuale, ad inserire nella domanda i 
numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonché ad annullare le stesse, conservandone gli originali; 
la possibilità di utilizzo, per i soggetti che non dispongono dei necessari strumenti, del potere di rappresentanza previsto dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Si equipara, ai fini della decorrenza dei termini e degli effetti della segnalazione o dell'istanza, la validità della ricevuta rilasciata con firma automatica dal SUAP alla ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l' avvenuta consegna al SUAP della segnalazione o dell' istanza, nonché alla ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiomo.gov.it o dal sito del SUAP tramite web browser; 
L'indicazione delle funzioni svolte dalle Camere di commercio nei casi di delega, come definite dallo " schema di documento" previsto dalla convenzione quadro ANCI, Unioncamere ai sensi dell'art. 4, comma I l del d.P.R.; 
la possibilità per il soggetto interessato, in caso di gravi carenze infrastrutturali del SUAP rilevate dal commissario ad acta, nominato ai sensi del citato art. 38, comma 3-bis, di inviare e sottoscrivere le segnalazioni e le istanze con le modalità previste dall ' art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Per consultare il testo ufficiale visita:

lunedì 10 ottobre 2011

Sentenza contro il Comune di Vodo di Cadore in merito al Piano Casa

Di seguito Vi pubblico la sentenza emessa dal TAR contro il Comune di Vodo di Cadore in merito al tema "prima casa" del Piano Casa della Regione Veneto.

mercoledì 28 settembre 2011

Autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili nella Regione Veneto

La definizione di fonte rinnovabile è contenuta nell’art. 2 del D.Lgs. n. 387 del 2003. E’ rinnovabile la fonte energetica eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica. Sono altresì considerate fonti rinnovabili le biomasse, i gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione ed il biogas.
La disciplina autorizzativa degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è contenuta nell’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003.
Ai fini dell’autorizzazione degli impianti l’Amministrazione competente è individuata in base alla fonte rinnovabile utilizzata ed alla potenza dell’impianto.
La competenza è comunale se gli impianti hanno potenza installata inferiore alle soglie sotto riportate:
Fotovoltaico: 20 kW
Eolico: 60 kW
Idroelettrico: 100 kW
Biomasse: 200 kW
Biogas: 250 kW
La competenza è comunale per gli impianti con potenza installata pari o superiori alle soglie sopraindicate se non servono autorizzazioni di altre amministrazioni. (esempi: Valutazione di Impatto Ambientale, concessione di derivazioni d’acqua…).
Con Deliberazione della Giunta Regionale 08.08.2008, n. 2204 sono state dettate le prime disposizioni organizzative per i necessari adempimenti, tenuto conto delle modificazioni normative introdotte con l’art. 2, comma 158 della legge 24.12.2007, n. 244. Con Deliberazione della Giunta Regionale 05.05.2009, n. 1192, sono state aggiornate alcune procedure. Successivamente, viste le modificazioni apportate dalla Legge 23.07.2009, n. 99 e dalla Legge Regionale 22.01.2010, n. 10, con Deliberazione della Giunta Regionale 02.03.2010, n. 453 sono state ulteriormente aggiornate le procedure e le competenze autorizzative.

martedì 27 settembre 2011

Nuovo o secondo Piano Casa della Regione Veneto

Quando scade il secondo Piano Casa del Veneto, approvato dalla Regione l'8 luglio 2011 con la Legge Regionale 13/2011?
Le domande già presentate saranno sospese?
Si possono ampliare edifici diversi dalla prima casa?
Si può presentare una DIA o SCIA? 


Le risposte alle domande frequenti le trovi su:
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/19462935-3A7D-4B1C-8FFE-01D940BBF076/0/PianoCasaFAQ_14092011.pdf

prescrizioni tecniche in materia di eliminazione delle barriere architettoniche - Aggiornamento


E' stata pubblicata sul B.U.R. n. 71 del 20/09/2011 la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1428 del 06 settembre 2011, recante "Aggiornamento delle "Prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell'art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16" approvate precedentemente con Deliberazione di Giunta della Regione Veneto n. 509 del 2/03/2011. (L.R. 16/07, art. 6, comma 1)".
La deliberazione aggiorna le prescrizioni tecniche per la fruizione, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico approvate con la precedente DGR n. 509 del 2/03/2010, al fine di garantire una migliore efficacia e la piena attuazione delle stesse.
Per vedere il testo della deliberazione con gli allegati visita:

mercoledì 22 giugno 2011

Quando scade il Piano casa del Veneto? Qual è la data di scadenza della L.R. n.14/2009?

La Legge Regionale 8 luglio 2009 n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche." è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto il venerdì 10 luglio 2009 (BUR n. 56 del 10 luglio 2009 - Anno XL).
L'articolo 13 "Dichiarazione d’urgenza" cita: 
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto."
Quindi le conclusioni che si traggono sono che è entrata in vigore l'11 luglio 2009 e quindi scade l'11 luglio 2011.
La successiva domanda sarà "MA QUANDO VERRA' APPROVATA LA PROROGA?"
Attendo commenti e risposte!

martedì 14 giugno 2011

Il Comune può deliberare sul "Piano Casa" successivamente la data dell'ottobre 2009? la deliberazione ha validità? guardatevi la sentenza contro Rosolina

 N. 00859/2011 REG.PROV.COLL.



N. 01967/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1967 del 2010, proposto dalla

Si può ampliare con il piano casa "veneto" un edificio parzialmente abusivo? guardatevi la sentenza....

N. 00781/2011 REG.PROV.COLL.





                                                                        N. 00608/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 608 del 2011, proposto da Societa' Agricola GGL di Cordioli Giuseppe, Giampaolo e Lorenzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Bracesco e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Venezia - Mestre, via Cavallotti, 22; 
contro
il Comune di Villafranca di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Sala e Antonio Sartori, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Venezia - Mestre, Calle del Sale, 33; 
per l'annullamento
del provvedimento comunale

mercoledì 1 giugno 2011

APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE VENETO LA NUOVA LEGGE N.10/2011 SUL PAESAGGIO

E' stata pubblicata sul BUR n. 38 del 31 maggio 2011 la legge regionale 26 maggio 2011, n. 10, contenente norme in materia di paesaggio, in modifica alla legge regionale n. 11/2004.
La legge entra in vigore il 1 giugno 2011.

martedì 24 maggio 2011

Proposta e disegno di Legge di modifica alla Legge Regionale del Veneto n.14 del 2009 detta Piano Casa

Progetto di legge n. 164
Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale (DGR 7/DDL del 12 aprile 2011)
relativa a:
" PROPOSTA DI MODIFICA ALLA  LEGGE  REGIONALE 8  LUGLIO 2009, N. 14  " INTERVENTO  REGIONALE A SOSTEGNO DEL  SETTORE EDILIZIO E  PER  FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE  ALLA  LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 IN MATERIA DI  BARRIERE ARCHITETTONICHE".

Relazione:
Come è noto la legge regionale n. 14/2009 pubblicata sul BUR n. 56 del
10 luglio 2009, meglio conosciuta quale "piano casa del Veneto", prevede

mercoledì 13 aprile 2011

martedì 12 aprile 2011

Sentenza Piano Casa - TAR e comune di Padova - prima casa

Di seguito il testo della sentenza N. 00576/2011 REG.PROV.COLL. N. 02076/2010 REG.RIC.


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a., nel giudizio introdotto con il ricorso 2076/10,
proposto da Daniela, Silvia e Luisa Toderini, rappresentate e difese
dall'avv. E. Bandarin Troi, con domicilio presso la Segreteria del
T.A.R. per il Veneto, ex art. 25 c.p.a.;
contro
il Comune di Padova, in persona del sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv. ti Lotto e Bicocchi, con domicilio
presso la Segreteria del T.A.R. per il Veneto, ex art. 25 c.p.a.;
per l'annullamento
a) dell'ordinanza dirigenziale 2 agosto 2010, con la quale il
responsabile dell'Ufficio edilizia privata del Comune di Padova ha
vietata a Daniela, Silvia e Luisa Toderini l'esecuzione delle opere
richieste con d.i.a. 15 luglio 2010;
b) della deliberazione 26 ottobre 2009 n. 111 del consiglio comunale
di Padova e del relativo allegato recante "Modalità e limiti di
applicazione della L.R. n. 14/2009", con specifico riferimento alle
prescrizioni di cui alla lettera B), punto 17, ed alla lettera C) punto 6,
lettera a).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Padova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 il cons.
avv. Gabbricci ed uditi l’avv. Bandarin Troi per le ricorrenti e l’avv.
Bicocchi per il Comune intimato;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Le ricorrenti sono proprietarie a Padova di un'area parzialmente
edificata, inclusa in un piano di recupero d'iniziativa privata, dove
esse intendono costruire un fabbricato, destinato ad abitazione, per il
quale il Comune ha loro rilasciato il permesso di costruire 29 gennaio
2009, n. 2687/08.
1.2. Prima che l'intervento fosse avviato, le Toderini hanno
comunicato all'Amministrazione, con denuncia d'inizio d'attività, la
loro volontà d’ampliare la costruzione, che esse dichiaravano
destinata a loro abitazione, nei limiti e secondo le previsioni dell'art.
2, II comma, della l.r. 8 luglio 2009, n. 14, nota come “piano casa”.
1.3. Il Comune ha respinto la richiesta, per preteso contrasto
dell'intervento proposto con le linee guida, introdotte dal consiglio
comunale con deliberazione 111/09 in applicazione di quanto
stabilito dall’art. 9, V comma, della stessa l.r. 14/09.
2.1. Le ricorrenti hanno allora impugnato il diniego di esecuzione dei
lavori anzitutto per violazione dello stesso art. 9, III e V comma,
nonché per eccesso di potere per erroneità dei presupposti e della
motivazione.
2.2. Invero, secondo l'Amministrazione resistente, l'intervento in
oggetto contrasterebbe con le prescrizioni di cui alla lettera B), punto
17, ed alla lettera C), punto 6, lettera a), delle citate linee guida, il cui
specifico contenuto per tale è qui irrilevante.
Nella motivazione del provvedimento impugnato, in particolare,
"con riferimento alle osservazioni, secondo le quali le limitazioni di
cui alla delibera comunale sopra citata non sarebbero applicabili alle
prime case di abitazione", l'Ufficio oppone, per contro, come esso
ritenga "che tali limitazioni operino anche nelle fattispecie suddette".
2.3. Il thema decidendum della controversia è cosi delineato: e per darvi
soluzione è anzitutto necessario esaminare le previsioni rilevanti.
2.3.1. Invero, l' art. 2 della ripetuta l.r. 14/09 stabilisce al I comma
che, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli
strumenti urbanistici e territoriali, "è consentito l'ampliamento degli
edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad
uso residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti
ad uso diverso"; il seguente V comma consente ulteriori incrementi
in ipotesi peculiari, mentre i commi intermedi fissano regole puntuali
per la pratica realizzazione degli stessi ampliamenti.
2.3.2. A sua volta, il successivo art. 9, intitolato all'ambito di
applicazione, prevede anzitutto al I comma per quali categorie di
edifici non siano consentiti gli interventi di ampliamento (in estrema
sintesi: edifici da demolire, ricadenti nei centri storici, in aree
inedificabili, sottoposti a vincoli ovvero a particolari destinazioni),
fissando poi, al comma seguente, il principio che gli ampliamenti
sono consentiti esclusivamente su aree che abbiano una destinazione
d’uso compatibile con quella dell’edificio da ampliare.
2.3.3. D'immediato rilievo, nella fattispecie, è invece quanto stabilito
dal seguente III comma, per il quale "Gli interventi di cui agli articoli
2 e 3 che riguardano la prima casa di abitazione si applicano, fermo
restando quanto previsto dai commi 1 e 2, sin dall’entrata in vigore
della presente legge"; mentre, a sua volta, il IV comma dispone che
gli interventi de quibus "sono subordinati all'esistenza delle opere di
urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del
maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume
o di superficie degli edifici esistenti": ad esclusione, peraltro, "degli
interventi realizzati sulla prima casa di abitazione".
2.3.4. Ancora, il V comma stabilisce che "Fermo restando quanto
previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, i comuni entro il termine del 30
ottobre 2009 deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di
carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se o con
quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui agli
articoli 2, 3 e 4".
2.3.5. Inoltre, il VII comma stabilisce che “Le istanze relative agli
interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono essere presentate entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
ed i relativi interventi, ad esclusione di quelli sulla prima casa di
abitazione, non possono iniziare prima del decorso del termine di cui
al comma 5 e comunque non prima del rilascio del titolo edilizio ove
previsto”.
2.3.6. Non è infine inutile soggiungere, per completezza, come l’art.
8 della l.r. 9 ottobre 2009, n. 26, interpretando la ripetuta l.r. 14/09,
abbia stabilito che, per prima casa d’abitazione s’ intendono “le unità
immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l’avente
titolo, o i suoi familiari, risiedano oppure si obblighino a stabilire la
residenza e a mantenerla per ventiquattro mesi dall’entrata in vigore
della medesima legge regionale 8 luglio 2009, n. 14”.
2.4. Orbene, secondo le ricorrenti, le disposizioni che il Comune di
Padova ha introdotto ai sensi del citato art. 9, V comma, non si
potrebbero comunque applicare agli immobili destinati a prima casa,
e ciò troverebbe conferma nella circolare interpretativa regionale n.
4/2009, in cui viene appunto specificato come la l.r. 14/09 si articoli
in due parti, la prima delle quali, relativa alla prima casa, è necessaria
ed inderogabile, di operatività immediata e generalizzata; l'altra,
flessibile ed eventuale, viene rimessa alle scelte dei Comuni, i quali
possono decidere di non applicare nel proprio territorio le possibilità
offerte dalla legge regionale, oppure di modellarne l'applicazione
sulla base di specifiche valutazioni, eccettuata però appunto la
disciplina riguardante la prima casa di abitazione.
La "prima casa" segna insomma, secondo le ricorrenti, il limite della
competenza comunale: il legislatore regionale l'ha assoggettata alla
disciplina di cui alla l.r. 14/09, che non può essere modificata
dall’Ente territoriale con propri atti regolamentari, per cui la prima
casa gode sempre dell'immediata ed integrale applicazione della L.R.
n. 14/2009.
Così, l'ordinanza di diniego qui impugnata sarebbe illegittima, poiché
ha affermato la prevalenza della disciplina comunale, benché si
trattasse di intervento su prima casa di abitazione.
3.1. Orbene, a prescindere dalle circolari interpretative, la cui
rilevanza è per il giudice affatto marginale, la censura è fondata e va
accolta.
È anzitutto evidente che la l.r. 14/09 ha introdotto una distinta
disciplina degli interventi di ampliamenti per le prime case
d’abitazione, i quali hanno potuto essere effettuati sin dall’entrata in
vigore della legge (art. 9, III comma), e, dunque, senza attendere
l’approvazione comunale delle linee guida, e senza essere ostacolati
dal maggior carico urbanistico da essi determinato (IV comma), il
che varrà ovviamente anche nel caso di strumenti urbanistici in corso
di attuazione.
3.2. La specialità della disciplina à poi ribadita dalla riserva iniziale
contenuta nell’art. 9, V comma, il quale conferma i limiti, stabiliti
dalla stessa legge regionale, al possibile contenuto della disciplina
attuativa comunale: e se ciò appare evidente per i richiami ai
precedenti commi I, II e IV, lo è in anche per quello al III comma.
Invero, se non è necessario attendere l’introduzione delle
disposizioni applicative comunali per ampliare la propria prima casa
d’abitazione, ciò può trovare ragionevole giustificazione soltanto
perché tali disposizioni non potranno disciplinare, e tanto meno
impedire, questi interventi.
3.3. Se si negasse tale conclusione, infatti, si dovrebbe concludere
che tali interventi, dapprima realizzabili e presuntivamente legittimi,
possono cessare di esserlo, dopo l’approvazione delle disposizioni
comunali: e ciò anche in corso d’opera, con le intuitive difficoltà in
caso di varianti.
Si creerebbe in tal modo una disparità di trattamento, in presenza di
presupposti che possono essere del tutto identici, dove l’unico
fattore discriminante è costituito dal momento di presentazione
dell’istanza, premiando così eccessivamente la maggiore reattività del
singolo proprietario: senza dire che il termine di ventiquattro mesi
per presentare l’istanza verrebbe così di fatto disapplicato.
3.4. Si aggiunga che, comunque, anche gli interventi di ampliamento
della prima casa non sono liberi, ma trovano una serie di limitazioni,
o, comunque, una sufficiente disciplina, nelle disposizioni della stessa
l.r. 14/09; mentre il favor che l’ordinamento giuridico ha per la prima
casa di abitazione (si pensi alle norme fiscali in materia), conforta
l’interpretazione sin qui seguita.
4. In conclusione, dunque, agli ampliamenti della prima casa
d’abitazione non si applicano le previsioni integrative di cui all’art. 9,
V comma, l. 14/09: sicché illegittimamente il Comune di Padova,
con il relativo provvedimento 2 agosto 2010, qui impugnato, si è
opposto alla d.i.a. presentata.
5.1. Le ulteriori censure possono essere assorbite e, così, quelle
relative alle specifiche prescrizioni integrative che, secondo
l’Amministrazione, avrebbero precluso la realizzazione
dell’intervento.
5.2. La novità della questione impone l’integrale compensazione delle
spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione
Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo
accoglie parzialmente e, per l’effetto, annulla il provvedimento in
epigrafe impugnato sub a).
Spese e competenze di causa compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio addì 10 marzo 2011
con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore
Brunella Bruno, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

venerdì 25 marzo 2011

Sentenza sulle distanze - Piano Casa del Veneto L.R. 14/2009 - Comune San Pietro in Cariano (Verona)

N. 00377/N20. 1010 0R5E5/G2.0P1R1O RVE.GCO.RLICL.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso 55/11,
proposto da Fiorenzo e Claudio Caceffo, Antonella Faccio e Lucia
Marconi, rappresentati e difesi dagli avv. ti Lo Presti e Mignone, con
domicilio eletto in Venezia Mestre, via Carducci 13, presso lo studio
dell’avv. N. Mobilio;
contro
il Comune di San Pietro in Cariano (Verona), in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Enel Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento 24 novembre 2010, emesso dal responsabile del
settore del Comune di S Pietro in Cariano, recante diniego di permesso
per costruire;
b) dei preavvisi di diniego 10 e 26 settembre 2010, prott. nn. 16428 e
19272 ;
c) in parte qua dell'art. 6 delle disposizioni comunali attuative della l.r.
14/09.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 il dott.
Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori Mignone per i ricorrenti.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Fiorenzo e Claudio Caceffo, Antonella Faccio e Lucia Marconi,
presentarono il 9 luglio 2010 al Comune di San Pietro in Cariano una
domanda di permesso di costruire per l’ampliamento di un fabbricato
residenziale, in asserita applicazione del combinato disposto dell’art. 2, I
e V comma, della l.r. 14/09, per il quale “è consentito l'ampliamento
degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad
uso residenziale” (I comma)
2. Dopo una prima fase istruttoria, con nota 26 settembre 2010, n. 19272,
il funzionario rilevava "che gli elaborati grafici non sono stati adeguati a
quanto richiesto e pertanto il progetto non è conforme alla normativa
per la minor distanza dell’ampliamento dalla cabina ENEL”, per cui
l’ufficio avrebbe dovuto “emettere provvedimento di diniego del
permesso di costruire richiesto”, 3. 3. Dopo un ulteriore un intervento
partecipativo ex art. 10 bis l. 241/90 seguiva il diniego conclusivo qui
gravato che, peraltro, non reca alcun ulteriore elemento chiarificatore:
sicché si deve ritenere, conformemente al ricorso, che il Comune abbia
negato il permesso perché la cabina Enel si trova ad una distanza di circa
6 metri dall’ampliamento, laddove l'art. 6 delle disposizioni comunali
attuative della l.r. 14/09, rinviando alle norme sulle distanze, contenute
nel regolamento edilizio comunale, richiederebbero uno spazio non
inferiore ai 10 metri.
4.1. Il provvedimento – e gli atti presupposti – è stato gravato con l’atto
in esame, richiamando, a conferma della sua illegittimità, anche la
sentenza 21 ottobre 2010, n. 5694, della Sezione.
4.2. In effetti, il richiamo è calzante: anche nella presente fattispecie il
provvedimento gravato è illegittimo per violazione degli artt. 2 e 9 della
l.r. 14/09, nonché dell’ art. 873 c.c..
4.3. Invero, il citato art. 2, I comma, consente espressamente
l’ampliamento “in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli
strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali”, e,
dunque, anche alle norme comunali sulle distanze.
L’art. 873 c.c., a sua volta, dispone, nella prima parte, che le costruzioni
su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a
distanza non minore di tre metri.
Nella seconda parte, invece, stabilisce che “nei regolamenti locali può
essere stabilita una distanza maggiore”; viene determinata così la natura
parzialmente dispositiva della previsione contenuta nella prima parte, ma
ciò non comporta, atteso il suo tenore letterale, un rinvio formale ai
regolamenti locali, i quali non completano dunque la norma di legge e
non ne acquistano comunque la forza.
4.4. Inoltre, anche se non si volesse accedere a tale impostazione, bisogna
osservare che tra i “regolamenti locali”, i quali concorrono a disciplinare
la materia delle distanze, devono essere incluse tutte le disposizioni
conferenti non statali e, dunque, anche quelle di fonte regionale (conf.
Cass. 10 maggio 2004, n. 8848).
Di tali “regolamenti locali”, pertanto, fanno parte anche le norme, di cui
alla l.r. 14/09, le quali consentono gli ampliamenti in deroga a tutti i
regolamenti comunali, e dunque anche a quelli sulle distanze: che poi tali
norme di legge regionale, sempre intese come “regolamenti locali”,
prevalgano sul regolamenti comunali non sembra dubbio, atteso il grado
superiore di quelle.
4.5. Infine, non si può mancare di osservare come la soluzione adottata
dal Comune di S. Pietro in Cariano tenda a comprimere l’efficacia di una
disciplina di legge in una materia, come il governo del territorio, dove la
potestà legislativa è affidata alle regioni, salvo che per la determinazione
dei principi fondamentali, di competenza statale, tra i quali non pare
tuttavia rientrare il disposto di cui all’art. 873 c.c.: sicché non vi è ragione
di ritenere che specifiche previsioni, contenute in un regolamento
comunale in materia edilizia, possano limitare la forza espansiva della
disciplina di cui alla l.r. 14/09.
5. In conclusione, la distanza tra l’ampliamento e la preesistente cabina
ENEL è rispettosa delle norme applicabili, e il Comune non poteva
rifiutare il rilascio del permesso di costruire per tale motivo.
L’atto di diniego va pertanto annullato, e con esso l’art. 6 delle
disposizioni attuative, nella parte d’interesse; non così gli ulteriori atti,
aventi contenuto endoprocedimentale.
Sussiste l’obbligo del Comune di ripronunciarsi entro trenta giorni dalla
comunicazione ovvero dalla notificazione della presente decisione.
Le spese di lite, compensate per un terzo, seguono per il resto la
soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda),
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per
l’effetto annulla i provvedimenti in epigrafe impugnati sub a) e c)..
Compensa le spese di lite tra le parti in ragione di un terzo e condanna il
Comune di S. Pietro in Cariano al pagamento del residuo, che liquida in
€ 2.000,00 per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a. ed alla rifusione del
contributo unificato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio addì 24 febbraio 2011
con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

mercoledì 2 marzo 2011

DANIELA DE ROBERT A POLESELLA - Venerdì 4 marzo 2011

Venerdì 4 marzo alle ore 21,00 presso la Sala Agostiniani della biblioteca comunale di Polesella, nell’ambito della rassegna "Incontri con l’autore", organizzato dall'assessorato provinciale alla cultura, Daniela De Robert presenta il suo libro "Frontiere nascoste. Storie ai confini dell’esclusione sociale".

Daniela de Robert lavora come giornalista alla redazione esteri del TG2. Da sempre attenta alle questioni sociali, ha realizzato servizi sulle problematiche del disagio, della povertà, dei minori, dei paesi poveri, del mercato degli esseri umani, dello sfruttamento sessuale, degli istituti di pena. Da oltre vent’anni opera come volontaria nel carcere romano di Rebibbia. 
L’evento è il quarto appuntamento della rassegna “Incontri con l’autore” organizzata dalla Provincia di Rovigo – Assessorato alla Cultura e il Sistema Bibliotecario Provinciale con la collaborazione di Fondazione Aida e il contributo della Fondazione Cariparo. L’evento ad ingresso libero è organizzato con la collaborazione del Comune di Polesella e sarà moderato da Cesare Stella. 
Informazioni: Sala Agostiniani - Biblioteca Comunale Piazza Matteotti, 66 Polesella (RO). Biblioteca Comunale tel. 0425.447125 e-mail: biblioteca@comune.polesella.ro.it Provincia di Rovigo Servizio Cultura: tel 0425.386381 • 0425.386367 servizio.cultura@provincia.rovigo.it - www.provincia.rovigo.it/cultura Fondazione Aida: tel 045.8001471 • 045.59284 fondazione@f-aida.it www.fondazioneaida.it

giovedì 24 febbraio 2011

TAR Veneto - Sentenza Piano Casa - Comune di Torreglia - Ampliamento a destinazione commerciale


N. 00186/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02242/2010 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 60 c.p.a..; 
sul ricorso numero di registro generale 2242 del 2010, proposto dalla Serena Srl. e dalla Carlevari Srl, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentate e difese dagli avv. Gianni Bessega e Laura Paglia, con domicilio ex lege (art. 25 c.p.a.) presso la Segreteria di questo T.A.R.;
contro
il Comune di Torreglia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Dal Prà, con domicilio ex lege (art. 25 c.p.a.) presso la Segreteria di questo T.A.R.;
per l'annullamento del provvedimento comunale, prot. n. 7258 dell’8 settembre 2010, con il quale è stata rigettata la domanda di costruire per l'ampliamento di un immobile a destinazione commerciale e di ogni altro atto conseguente, connesso o presupposto, tra cui, in particolare, della comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell’istanza, nota prot. n. 4074 del 17 agosto 2010 nonché per la condanna al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torreglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi.
Considerato:
che l’impugnazione della nota, prot. n. 4074 del 17 agosto 2010, con la quale sono stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza è inammissibile, non sussistendo alcun serio interesse all'impugnazione di un atto che, con ogni evidenza, ha carattere endoprocedimentale ed è privo di efficacia lesiva (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 02 luglio 2009, n. 6418);
che è infondata l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, sollevata dalla difesa dell’amministrazione resistente nel corso della discussione in udienza, a motivo dell’omessa tempestiva impugnazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29 ottobre 2009, adottata ai sensi dell’art. 9, comma 5 della l.r. n. 14 del 2009, con la quale l’applicazione dell’art. 2 della suddetta legge regionale è stata esclusa in relazione agli edifici produttivi esistenti in zona impropria, in quanto già oggetto di ampliamento ex art. 126 della l.r. n.61 del 1985;
che, infatti, non emerge la sussistenza di alcun onere in capo alla ricorrente di procedere all’impugnazione della prefata deliberazione del Consiglio Comunale in
quanto non applicabile alla fattispecie, in considerazione del carattere non produttivo bensì commerciale dell’immobile de quo;
che la prima censura, con la quale è stata dedotta la violazione ed erronea applicazione dell’art. 2 della l.r. n. 14 del 2009, delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Torreglia e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29 ottobre 2009 nonché il vizio di eccesso di potere, a motivo della sussistenza della conformità urbanistica, è infondata;
che, infatti, pur escludendo l’applicazione nella fattispecie oggetto di giudizio della deliberazione del Consiglio Comunale sopra richiamata, in quanto riferita ad immobili produttivi e non commerciali, il provvedimento di rigetto assume a proprio fondamento anche l’incompatibilità dell’attività oggetto della domanda di permesso di costruire con la Z.T.O. B2;
che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, ai sensi dell’art. 4.1.03 delle N.T.A. del P.R.G., nella Z.T.O. B2 – prevalentemente residenziale – è ammessa la destinazione a “magazzini, depositi, attività commerciali all’ingrosso c14) in quanto in essere e presenti alla data di approvazione del P.R.G. precedente, limitatamente alla dimensione attuale”;
che la suddetta previsione risponde alla ratio di assicurare lo sviluppo residenziale della zona, precludendo l’insediamento di nuove strutture o l’ampliamento di quelle esistenti destinate allo svolgimento di attività non coerenti con la destinazione residenziale, pur riconoscendo espressamente l’ammissibilità di quelle strutture già in essere, limitatamente alla dimensione attuale;
che, dunque, in applicazione dei criteri non solo letterale e sistematico ma anche teleologico, la suddetta previsione deve essere interpretata nel senso che l’ampliamento della superficie degli immobili destinati allo svolgimento di attività commerciali all’ingrosso non è compatibile con le caratteristiche della zona territoriale omogenea B2, trattandosi di attività situate in zona impropria;
che la suddetta preclusione discende dall’applicazione dell’art. 9, comma 2, della l.r. n. 14 del 2009, ai sensi della quale gli ampliamenti di cui all’art. 2 del medesimo testo legislativo “sono consentiti esclusivamente su aree che abbiano una destinazione compatibile con la destinazione dell’edificio da ampliare”;
che, come già affermato da questa Sezione nella sentenza del 4 giugno 2010, n.2385, la locuzione “in ogni caso” che figura nel secondo comma dell’art. 9 in esame, sta proprio a denotare che in tutte le ipotesi di ampliamento, per il solo fatto dell’estensione volumetrica dell’immobile ed a prescindere da ogni ulteriore considerazione, è imprescindibile la compatibilità urbanistica. Con tale limitazione, peraltro, il legislatore regionale ha inteso evidentemente evitare – in un’ottica di contemperamento delle esigenze sopra evidenziate con quelle di tutela e salvaguardia dell’assetto del territorio – che il regime straordinario introdotto possa incidere sulle scelte pianificatorie operate, andando ben oltre la finalità, esplicitata nell’art. 1 della l.r. n. 14 del 2009, del “miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili”;
che, dunque, la suddetta motivazione posta alla base del provvedimento gravato, è di per sé idonea a sorreggere ed a legittimare la determinazione assunta dall’amministrazione in quanto, come sopra esposto, riferita all’insussistenza della conformità urbanistica dell’intervento e non già, come sostenuto dalla difesa della ricorrente, all’applicazione degli indici edificatori in relazione ai quali opera, di regola, la deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali di cui all’art. 2, comma 1 della l.r. n. 14 del 2009;
che, per le suesposte considerazioni, si palesa infondata anche la seconda censura dedotta, con la quale è stata lamentata la violazione dell’art. 2 della l.r. n. 14 del 2009 nonché l’erronea e falsa applicazione delle N.T.A. del P.R.G. e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29 ottobre 2009;
che, infatti, come sopra evidenziato, la preclusione all’assentibilità dell’intervento edilizio de quo discende dal chiaro dettato dell’art. 9, comma 2 della l.r. n. 14 del 2009, sicché il provvedimento gravato è stato legittimamente assunto dall’amministrazione a prescindere da ogni considerazione riferita all’applicabilità della deliberazione del Consiglio Comunale sopra richiamata la quale ha costituito non già l’unico giustificativo posto a base del provvedimento di rigetto bensì un’argomentazione ulteriore;
che del pari infondato è il terzo motivo di ricorso con il quale è stata dedotta l’erronea e falsa applicazione dell’art. 10 bis nonché il vizio di eccesso di potere, a motivo della mancanza di una piena coincidenza tra il contenuto del preavviso di rigetto ed il provvedimento definitivo;
che, invero, come evidenziato dalla costante giurisprudenza condivisa dal Collegio, non deve sussistere necessariamente corrispondenza totale, tale da assurgere a condizione di legittimità del provvedimento finale, in ogni dettaglio tra il contenuto del preavviso di rigetto ed il successivo diniego, ben potendo l'amministrazione, sulla base delle osservazioni del privato, ma anche in via autonoma, precisare meglio le proprie posizioni giuridiche nell'atto di diniego, che assume, esso solo, natura di atto lesivo. La motivazione finale del provvedimento, infatti, può non essere pienamente sovrapponibile a quella riportata nel preavviso, che per sua natura si colloca in una fase endoprocedimentale nella quale l'Amministrazione può ancora non avere ben chiari gli esatti termini di quello che costituirà il sostrato motivazionale dell'atto terminale (in tal senso, Cons. St., sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6325; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 27 novembre 2009, n. 11946). Nella fattispecie in esame non emerge dallo sviluppo procedimentale alcuna sostanziale pretermissione del momento dialogico imposto dall'invocata norma dell'art. 10 bis, di talché la censura va respinta;
che, dunque, il ricorso va rigettato in quanto in parte inammissibile e per la parte residua infondato.
Sussistono giusti motivi, stante la novità delle questioni trattate, per integralmente compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte inammissibile e per la parte residua lo rigetta..
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Brunella Bruno, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)