mercoledì 25 agosto 2010

Misure urgenti in materia di energia

Nella Gazzetta Ufficiale 18.08.2010 n. 192 è stato pubblicato: "Testo del decreto-legge 08.07.2010, n. 105, coordinato con la legge di conversione 13.08.2010, n. 129, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l’esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi".

lunedì 23 agosto 2010

Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria

Nella Gazzetta Ufficiale del 18.08.2010 n. 192, suppl. ord. n. 196 sono state pubblicate le "Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria".

mercoledì 18 agosto 2010

La S.C.I.A. rischia di essere un'arma spuntata. I professionisti sono chiamati a districarsi in un groviglio di norme.

La segnalazione certificata di inizio attività (cosiddetta Scia) in edilizia rischia di essere un'arma spuntata.
Infatti nel ginepraio di norme statali, regionali, civilistiche, dei regolamenti edilizi, di igiene, di sicurezza ecc. il professionista è chiamato ad assumere il ruolo di un acrobata che si esibisce senza rete di protezione.
Il nuovo istituto, introdotto dall'articolo 49 della legge n. 122 del 30/07/2010, si applica agli interventi già soggetti a dichiarazione di inizio attività, previsti nella normativa statale e regionale, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
Per tali interventi dovrà richiedersi il permesso a costruire, posto che la nuova disciplina cancella la Dia dall'ordinamento giuridico lasciando quali titoli abilitativi soltanto la Scia ed il permesso a costruire.
Infatti il comma 4-ter dell'articolo 49, prevede che la Scia sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.
Con la segnalazione certificata di inizio attività o «Scia», i lavori inizieranno subito (e non più dopo il termine dilatorio previsto dalla Dia) sulla base di un'asseverazione di un tecnico abilitato che attesterà sotto la propria responsabilità, che il progetto è conforme alle norme vigenti. Il termine «asseverare» ha il significato di «affermare con solennità», e cioè di porre in essere una dichiarazione di particolare rilevanza formale e di particolare valore nei confronti dei terzi quanto a verità-affidabilità del contenuto. L'art. 29, comma 3, dpr n. 380/2001 dispone poi che «Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 c.p.» (Corte di cassazione penale, sez. III, 16/07/2010, sentenza n. 27699).
La prudenza è d'obbligo posto che in caso di dichiarazione falsa o mendace oltre alla segnalazione all'ordine professionale, è previsto un aumento della sanzione penale da uno a tre anni oltre all'eventuale interdizione dalla professione (articolo 49 commi 3 e 6). L'amministrazione competente nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, in caso di accertata non conformità a legge della stessa , ove ciò sia possibile, consente all'interessato di provvedere a conformare alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro un termine, in ogni caso non inferiore a 30 giorni (una sorta di accertamento di conformità cui non segue un permesso in sanatoria) e soltanto ove ciò non sia possibile, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa , fatto salvo il potere di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della Legge n. 241/1990.
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui sopra, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti in via di autotutela del titolo abilitativo tacito (così era qualificata la Dia, da Consiglio di stato sez. VI n. 6910/2004 e più di recente, da Tar Piemonte n. 1885/2006, da Tar Lombardia n. 4066/2010) in questo caso invece ci si troverebbe di fronte ad un titolo abilitativo, efficace dal momento del ricevimento della certificazione, ma condizionato dal decorso dei sessanta giorni senza che sia stato esercitato il potere inibitorio dell'amministrazione.
Se l'autotutela, come sembra, debba esercitarsi entro e non oltre i 60 giorni, posto che soltanto in caso di dichiarazioni false o mendaci ne è prevista l'adozione sempre e in ogni tempo, è questione sulla quale probabilmente si discuterà; è certo invece, che come la prassi vuole, i professionisti prima di inoltrare la Scia, per non correre rischi, consulteranno gli uffici comunali così come facevano per la Dia con buona pace della riduzione dei tempi.
Nelle regioni poi, la cui normativa prevede l'alternatività tra il Permesso a costruire e la Dia, ora Scia, la prudenza nell'utilizzo di tale istituto sarà ancora maggiore. Insomma nulla di veramente nuovo e capace di invertire la tendenza e ridurre i tempi.
Per velocizzare concretamente l'attività amministrativa connessa al rilascio o controllo dei titoli abilitativi di carattere edilizio, necessita pertanto che si crei uno vero sportello unico dell'edilizia affidando ai comuni (sotto una certa soglia in maniera associata) non soltanto la cura dei rapporti con gli altri enti interessati al procedimento (Asl, Vigili del fuoco ecc.) ma le loro attribuzioni anche attraverso il distacco del personale addetto (articolo ItaliaOggi del 13.08.2010, pag. 32).