giovedì 18 novembre 2010

Sentenza Piano Casa Veneto - il TAR consente di deroga alla distanza dai confini

Di seguito la sentenza del TAR sul Piano CASA della Regione Veneto...
Leggete un po' e commentate...

SENTENZA
ex artt. 60 e 74 c.p.a., nel giudizio introdotto con il ricorso 1610/10,
proposto da Maurizio Striolo e Roberta Zambon, rappresentati e
difesi dagli avv. ti Dal Pra', Farina e Furlan, con domicilio presso la
Segreteria del T.A.R. Veneto, giusta art. 25 c.p.a.;
contro
il Comune di Rosolina (Rovigo), in persona del sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. L. Migliorini, con domicilio eletto in
Venezia Mestre, via G. Pepe 6, presso lo studio dell’avv. M.
Cappelletto;
per l'annullamento:
a) del provvedimento comunale 19 luglio 2010, n. 2010/01424,
d’archiviazione della pratica edilizia di cui alla d.i.a. n. 10/2010,
presentata dagli odierni ricorrenti in data 27 gennaio 2010;
b) in parte qua, della deliberazione 23 giugno 2010, n. 40, del consiglio
comunale di Rosolina.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rosolina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza camerale del giorno 6 ottobre 2010 il cons. avv.
A. Gabbricci e uditi per le parti l’avv. Farina per i ricorrenti e Maturi,
in sostituzione di Migliorini, per il Comune intimato;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel gennaio 2010 Roberta Zambon e Maurizio Striolo
presentarono al Comune di Rosolina una denuncia d’inizio attività
(d.i.a.) per l’ampliamento di un fabbricato residenziale, in asserita
applicazione del combinato disposto dell’art. 2, I e V comma, della
l.r. 14/09, per il quale “è consentito l'ampliamento degli edifici
esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso
residenziale” (I comma), percentuale “elevata di un ulteriore 10 per
cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di fonti
di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kwh.,
ancorché già installati”.
2. Il Comune, al termine di un articolato procedimento, assunse la
determinazione negativa 19 luglio 2010, con la quale respinse la
domanda.
Nella motivazione si osserva, anzitutto, come l’art. 9, VIII comma,
della l.r. 14/09 prescriva che “sono fatte salve le disposizioni in
materia di distanze previste dalla normativa statale vigente”, mentre
l’art. 873 c.c., dopo aver stabilito che “le costruzioni su fondi
finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a
distanza non minore di tre metri”, soggiunge che “nei regolamenti
locali può essere stabilita una distanza maggiore”.
In base al combinato disposto di queste disposizioni, sarebbe allora
“evidente che la norma statale è integrata con la norma di piano del
Comune di Rosolina”, segnatamente, nella fattispecie, con quella che
prescrive, per le costruzioni su lotto di superficie maggiore a m² 950,
una distanza minima dal confine di m. 6.00: mentre, con
l’ampliamento richiesto, l’edificio sarebbe venuto ad insistere ad una
distanza dal confine inferiore a quella indicata.
Da ciò la decisione negativa assunta dal Comune, il cui consiglio
comunale aveva, poco tempo prima, assunto la deliberazione 23
giugno 2010, n. 40, nella quale, tra l’altro, aveva dato atto “che la
norma statale in materia di distanze tra i confini e tra gli edifici è
integrata dalle previsioni in materia del vigente P.R.G. del Comune
di Rosolina e comunque fatti salvi i diritti dei terzi nel rispetto del
codice civile”.
3.1. Entrambi i provvedimenti sono stati impugnati con il ricorso in
esame, rubricato nella violazione degli artt. 2 e 9 della l.r. 14/09,
nonché dell’ art. 873 c.c., e ancora, nell’eccesso di potere per falsa
rappresentazione della realtà, contraddittorietà manifesta e difetto di
motivazione, nonché nello sviamento di potere.
3.2. Anzitutto, secondo i ricorrenti, l’art. 873 si riferisce alle distanze
tra costruzioni e non alla distanza delle costruzioni dai confini, come
nel caso.
Inoltre, il citato art. 2, I comma, l.r. 14/09, consente espressamente
l’ampliamento “in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e
degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e
regionali”, e dunque anche alle norme comunali sulle distanze.
4.1. Il ricorso è fondato, con specifico riguardo al secondo profilo.
Ad avviso di questo giudice, infatti,l’art. 873, nella seconda parte, in
cui stabilisce che “nei regolamenti locali può essere stabilita una
distanza maggiore”, determina la natura parzialmente dispositiva
della previsione contenuta nella prima parte, ma non comporta,
atteso il suo tenore letterale, un rinvio formale ai regolamenti locali, i
quali non completano dunque la norma di legge e non ne acquistano
comunque la forza.
4.3. Inoltre, anche se non si volesse accedere senz’altro a tale
impostazione, bisogna osservare che tra i “regolamenti locali”, i quali
concorrono a disciplinare la materia delle distanze, devono essere
incluse tutte le disposizioni conferenti non statali e, dunque, anche
quelle di fonte regionale (conf. Cass. 10 maggio 2004, n. 8848).
Di tali “regolamenti locali”, pertanto, fanno parte anche le norme, di
cui alla l.r. 14/09, le quali consentono gli ampliamenti in deroga a
tutti i regolamenti comunali, e dunque anche a quelli sulle distanze:
che poi tali norme di legge regionale, sempre intese come
“regolamenti locali”, prevalgano sul regolamenti comunali non
sembra dubbio, atteso il grado superiore di quelle.
4.4. Infine, non si può mancare di osservare come la soluzione
adottata dal Comune di Rosolina tenda a comprimere l’efficacia di
una disciplina di legge in una materia, come il governo del territorio,
dove la potestà legislativa è affidata alle regioni, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, di competenza statale, tra i
quali non pare tuttavia rientrare il disposto di cui all’art. 873 c.c.:
sicché non vi è ragione di ritenere che specifiche previsioni,
contenute in un regolamento comunale in materia edilizia, possano
limitare la forza espansiva della disciplina di cui alla l.r. 14/09.
5.1. Il provvedimento che ha archiviato la d.i.a. presentata dai
ricorrenti va dunque annullato, e, con esso, la disposizione, prima
ricordata, di cui alla deliberazione consiliare 40/10.
5.2. Le spese di lite possono essere parzialmente compensate, attesa
l’indubbia novità della questione proposta e sono liquidate per il
resto come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, lo accoglie e, per
l’effetto, annulla i provvedimenti in epigrafe impugnati.
Compensa le spese di lite tra le parti in ragione della metà e
condanna il Comune di Rosolina al pagamento del residuo, che
liquida in € 1.500,00 per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a. ed alla
rifusione del contributo unificato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio addì 6 ottobre 2010
con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Italo Franco, Consigliere
Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/10/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

lunedì 6 settembre 2010

La S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) ha sostituito la D.I.A. (Denuncia Inizio Attività) edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001?

ANCORA DUBBI SULL'APPLICABILITÀ DELLA S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) ALL'EDILIZIA. 
Certo che si applica, senza dubbio. Nel passaggio parlamentare è stato inserito anche il fatto che la Scia è corredata (se del caso) da «attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati», un esplicito riferimento all’ edilizia. E poi è una norma generale, successiva, che come tale deroga alle norme speciali precedenti, è un principio generale del diritto (nei manuali di diritto, il principio è che «la legge posteriore generale non deroga la precedente speciale», salvo contrasto inconciliabile). Lo stesso ministero delle Infrastrutture, che – è chiaro – non è contento di questa norma, ammette che scritta così si applica senza dubbio anche all’ edilizia e che a breve uscirà una circolare, coordinata con il ministero della Pubblica Amministrazione per chiarire alcuni dubbi.

giovedì 2 settembre 2010

REGOLAMENTO RECANTE PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER GLI INTERVENTI DI LIEVE ENTITA'

REGOLAMENTO RECANTE PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER GLI INTERVENTI DI LIEVE ENTITA' A NORMA DELL'ARTICOLO 146, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

E` stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2010, n. 199 il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio 2010, n. 139 relativo al Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità a norma dell`art. 146, comma 9, del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali".
La procedura semplificata prevista dal presente regolamento completa la nuova disciplina autorizzatoria per gli interventi su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico contenuta nell`art. 146 del Codice ed entrata in vigore il 1 gennaio 2010.
Sono previste tre tipologie di snellimenti:
- documentali;
- procedurali;
- organizzativi.
In relazione ai primi, la presentazione della domanda è effettuata, ove possibile, per via telematica al comune o al diverso ente titolare del potere di rilascio dell`autorizzazione paesaggistica e l`istanza deve essere corredata da una relazione paesaggistica semplificata redatta da un tecnico abilitato, nella quale è attestata anche la conformità del progetto alla normativa urbanistica ed edilizia.
Il procedimento si conclude con provvedimento espresso entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, dei quali 30 giorni sono a disposizione dell`amministrazione competente per l`istruttoria mentre 25 giorni sono riservati al soprintendente per esprimere il proprio parere vincolante. Entro i successivi giorni la p.a. adotta il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole.
Qualora l`amministrazione competente al rilascio dell`autorizzazione paesaggistica accerti la non conformita` dell`intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, ne dichiara l`improcedibilità, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell`istanza stessa.
Sotto il profilo della semplificazione organizzativa, l`art. 5 del regolamento prevede che presso ciascuna soprintendenza siano individuati uno o più funzionari responsabili dei procedimenti e che le regioni, dal canto loro, possano promuovere le opportune iniziative organizzative da adottarsi da parte delle amministrazioni competenti al rilascio dell`autorizzazione paesaggistica.
Gli interventi di lieve entità soggetti alla procedura semplificata sono elencati nell`Allegato al Regolamento e fra questi vi sono:
- ampliamenti non superiori al 10% del volume originario e comunque non superiori a 100 mc;
- interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma;
- interventi sui prospetti degli edifici quali aperture di porte e finestre;
- interventi sulle coperture degli edifici quali rifacimento del tetto;
- interventi che si rendono necessari per l`adeguamento alla normativa antisismica o per il contenimento dei consumi energetici degli edifici;
- realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero totalmente o parzialmente interrate, con volume non superiore a 50 mc;
- realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su piu` lati con superficie non superiore a 30 mq;
- interventi di adeguamento della viabilita` esistente tra cui anche quelli relativi alla realizzazione di parcheggi a raso a condizione che assicurino la permeabilita` del suolo, sistemazione e arredo di aree verdi.
Rispetto allo schema di regolamento approvato dal Consiglio dei ministri il 9 ottobre 2009, sono state apportate alcune modifiche, tra cui le piu` rilevanti riguardano:
- la possibilita` di realizzare, avvalendosi della procedura semplificata, gli interventi sui prospetti, nonche` quelli sulle coperture degli edifici anche all`interno delle zone omogenee ``A`` di cui al d.m. 1444/1968 (centri storici) o ad esse assimilabili;
- la soppressione della previsione di utilizzare l`autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi relativi al deposito temporaneo (max 90 giorni) di merci e materiali a cielo libero collegati ad attivita` produttive, commerciali e agricole.
Il nuovo procedimento per il rilascio dell`autorizzazione paesaggistica semplificata entrera` in vigore il 10 settembre 2010.
Visti i riflessi per il settore, si invitano le associazioni territoriali a segnalare eventuali casi pratici e problemi applicativi, al fine di poterli sottoporre presso le opportune sedi istituzionali.

mercoledì 25 agosto 2010

Misure urgenti in materia di energia

Nella Gazzetta Ufficiale 18.08.2010 n. 192 è stato pubblicato: "Testo del decreto-legge 08.07.2010, n. 105, coordinato con la legge di conversione 13.08.2010, n. 129, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l’esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi".

lunedì 23 agosto 2010

Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria

Nella Gazzetta Ufficiale del 18.08.2010 n. 192, suppl. ord. n. 196 sono state pubblicate le "Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria".

mercoledì 18 agosto 2010

La S.C.I.A. rischia di essere un'arma spuntata. I professionisti sono chiamati a districarsi in un groviglio di norme.

La segnalazione certificata di inizio attività (cosiddetta Scia) in edilizia rischia di essere un'arma spuntata.
Infatti nel ginepraio di norme statali, regionali, civilistiche, dei regolamenti edilizi, di igiene, di sicurezza ecc. il professionista è chiamato ad assumere il ruolo di un acrobata che si esibisce senza rete di protezione.
Il nuovo istituto, introdotto dall'articolo 49 della legge n. 122 del 30/07/2010, si applica agli interventi già soggetti a dichiarazione di inizio attività, previsti nella normativa statale e regionale, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
Per tali interventi dovrà richiedersi il permesso a costruire, posto che la nuova disciplina cancella la Dia dall'ordinamento giuridico lasciando quali titoli abilitativi soltanto la Scia ed il permesso a costruire.
Infatti il comma 4-ter dell'articolo 49, prevede che la Scia sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.
Con la segnalazione certificata di inizio attività o «Scia», i lavori inizieranno subito (e non più dopo il termine dilatorio previsto dalla Dia) sulla base di un'asseverazione di un tecnico abilitato che attesterà sotto la propria responsabilità, che il progetto è conforme alle norme vigenti. Il termine «asseverare» ha il significato di «affermare con solennità», e cioè di porre in essere una dichiarazione di particolare rilevanza formale e di particolare valore nei confronti dei terzi quanto a verità-affidabilità del contenuto. L'art. 29, comma 3, dpr n. 380/2001 dispone poi che «Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 c.p.» (Corte di cassazione penale, sez. III, 16/07/2010, sentenza n. 27699).
La prudenza è d'obbligo posto che in caso di dichiarazione falsa o mendace oltre alla segnalazione all'ordine professionale, è previsto un aumento della sanzione penale da uno a tre anni oltre all'eventuale interdizione dalla professione (articolo 49 commi 3 e 6). L'amministrazione competente nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, in caso di accertata non conformità a legge della stessa , ove ciò sia possibile, consente all'interessato di provvedere a conformare alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro un termine, in ogni caso non inferiore a 30 giorni (una sorta di accertamento di conformità cui non segue un permesso in sanatoria) e soltanto ove ciò non sia possibile, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa , fatto salvo il potere di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della Legge n. 241/1990.
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui sopra, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti in via di autotutela del titolo abilitativo tacito (così era qualificata la Dia, da Consiglio di stato sez. VI n. 6910/2004 e più di recente, da Tar Piemonte n. 1885/2006, da Tar Lombardia n. 4066/2010) in questo caso invece ci si troverebbe di fronte ad un titolo abilitativo, efficace dal momento del ricevimento della certificazione, ma condizionato dal decorso dei sessanta giorni senza che sia stato esercitato il potere inibitorio dell'amministrazione.
Se l'autotutela, come sembra, debba esercitarsi entro e non oltre i 60 giorni, posto che soltanto in caso di dichiarazioni false o mendaci ne è prevista l'adozione sempre e in ogni tempo, è questione sulla quale probabilmente si discuterà; è certo invece, che come la prassi vuole, i professionisti prima di inoltrare la Scia, per non correre rischi, consulteranno gli uffici comunali così come facevano per la Dia con buona pace della riduzione dei tempi.
Nelle regioni poi, la cui normativa prevede l'alternatività tra il Permesso a costruire e la Dia, ora Scia, la prudenza nell'utilizzo di tale istituto sarà ancora maggiore. Insomma nulla di veramente nuovo e capace di invertire la tendenza e ridurre i tempi.
Per velocizzare concretamente l'attività amministrativa connessa al rilascio o controllo dei titoli abilitativi di carattere edilizio, necessita pertanto che si crei uno vero sportello unico dell'edilizia affidando ai comuni (sotto una certa soglia in maniera associata) non soltanto la cura dei rapporti con gli altri enti interessati al procedimento (Asl, Vigili del fuoco ecc.) ma le loro attribuzioni anche attraverso il distacco del personale addetto (articolo ItaliaOggi del 13.08.2010, pag. 32).