lunedì 6 settembre 2010

La S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) ha sostituito la D.I.A. (Denuncia Inizio Attività) edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001?

ANCORA DUBBI SULL'APPLICABILITÀ DELLA S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) ALL'EDILIZIA. 
Certo che si applica, senza dubbio. Nel passaggio parlamentare è stato inserito anche il fatto che la Scia è corredata (se del caso) da «attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati», un esplicito riferimento all’ edilizia. E poi è una norma generale, successiva, che come tale deroga alle norme speciali precedenti, è un principio generale del diritto (nei manuali di diritto, il principio è che «la legge posteriore generale non deroga la precedente speciale», salvo contrasto inconciliabile). Lo stesso ministero delle Infrastrutture, che – è chiaro – non è contento di questa norma, ammette che scritta così si applica senza dubbio anche all’ edilizia e che a breve uscirà una circolare, coordinata con il ministero della Pubblica Amministrazione per chiarire alcuni dubbi.

giovedì 2 settembre 2010

REGOLAMENTO RECANTE PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER GLI INTERVENTI DI LIEVE ENTITA'

REGOLAMENTO RECANTE PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER GLI INTERVENTI DI LIEVE ENTITA' A NORMA DELL'ARTICOLO 146, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

E` stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2010, n. 199 il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio 2010, n. 139 relativo al Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità a norma dell`art. 146, comma 9, del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali".
La procedura semplificata prevista dal presente regolamento completa la nuova disciplina autorizzatoria per gli interventi su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico contenuta nell`art. 146 del Codice ed entrata in vigore il 1 gennaio 2010.
Sono previste tre tipologie di snellimenti:
- documentali;
- procedurali;
- organizzativi.
In relazione ai primi, la presentazione della domanda è effettuata, ove possibile, per via telematica al comune o al diverso ente titolare del potere di rilascio dell`autorizzazione paesaggistica e l`istanza deve essere corredata da una relazione paesaggistica semplificata redatta da un tecnico abilitato, nella quale è attestata anche la conformità del progetto alla normativa urbanistica ed edilizia.
Il procedimento si conclude con provvedimento espresso entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, dei quali 30 giorni sono a disposizione dell`amministrazione competente per l`istruttoria mentre 25 giorni sono riservati al soprintendente per esprimere il proprio parere vincolante. Entro i successivi giorni la p.a. adotta il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole.
Qualora l`amministrazione competente al rilascio dell`autorizzazione paesaggistica accerti la non conformita` dell`intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, ne dichiara l`improcedibilità, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell`istanza stessa.
Sotto il profilo della semplificazione organizzativa, l`art. 5 del regolamento prevede che presso ciascuna soprintendenza siano individuati uno o più funzionari responsabili dei procedimenti e che le regioni, dal canto loro, possano promuovere le opportune iniziative organizzative da adottarsi da parte delle amministrazioni competenti al rilascio dell`autorizzazione paesaggistica.
Gli interventi di lieve entità soggetti alla procedura semplificata sono elencati nell`Allegato al Regolamento e fra questi vi sono:
- ampliamenti non superiori al 10% del volume originario e comunque non superiori a 100 mc;
- interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma;
- interventi sui prospetti degli edifici quali aperture di porte e finestre;
- interventi sulle coperture degli edifici quali rifacimento del tetto;
- interventi che si rendono necessari per l`adeguamento alla normativa antisismica o per il contenimento dei consumi energetici degli edifici;
- realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero totalmente o parzialmente interrate, con volume non superiore a 50 mc;
- realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su piu` lati con superficie non superiore a 30 mq;
- interventi di adeguamento della viabilita` esistente tra cui anche quelli relativi alla realizzazione di parcheggi a raso a condizione che assicurino la permeabilita` del suolo, sistemazione e arredo di aree verdi.
Rispetto allo schema di regolamento approvato dal Consiglio dei ministri il 9 ottobre 2009, sono state apportate alcune modifiche, tra cui le piu` rilevanti riguardano:
- la possibilita` di realizzare, avvalendosi della procedura semplificata, gli interventi sui prospetti, nonche` quelli sulle coperture degli edifici anche all`interno delle zone omogenee ``A`` di cui al d.m. 1444/1968 (centri storici) o ad esse assimilabili;
- la soppressione della previsione di utilizzare l`autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi relativi al deposito temporaneo (max 90 giorni) di merci e materiali a cielo libero collegati ad attivita` produttive, commerciali e agricole.
Il nuovo procedimento per il rilascio dell`autorizzazione paesaggistica semplificata entrera` in vigore il 10 settembre 2010.
Visti i riflessi per il settore, si invitano le associazioni territoriali a segnalare eventuali casi pratici e problemi applicativi, al fine di poterli sottoporre presso le opportune sedi istituzionali.