mercoledì 28 settembre 2011

Autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili nella Regione Veneto

La definizione di fonte rinnovabile è contenuta nell’art. 2 del D.Lgs. n. 387 del 2003. E’ rinnovabile la fonte energetica eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica. Sono altresì considerate fonti rinnovabili le biomasse, i gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione ed il biogas.
La disciplina autorizzativa degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è contenuta nell’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003.
Ai fini dell’autorizzazione degli impianti l’Amministrazione competente è individuata in base alla fonte rinnovabile utilizzata ed alla potenza dell’impianto.
La competenza è comunale se gli impianti hanno potenza installata inferiore alle soglie sotto riportate:
Fotovoltaico: 20 kW
Eolico: 60 kW
Idroelettrico: 100 kW
Biomasse: 200 kW
Biogas: 250 kW
La competenza è comunale per gli impianti con potenza installata pari o superiori alle soglie sopraindicate se non servono autorizzazioni di altre amministrazioni. (esempi: Valutazione di Impatto Ambientale, concessione di derivazioni d’acqua…).
Con Deliberazione della Giunta Regionale 08.08.2008, n. 2204 sono state dettate le prime disposizioni organizzative per i necessari adempimenti, tenuto conto delle modificazioni normative introdotte con l’art. 2, comma 158 della legge 24.12.2007, n. 244. Con Deliberazione della Giunta Regionale 05.05.2009, n. 1192, sono state aggiornate alcune procedure. Successivamente, viste le modificazioni apportate dalla Legge 23.07.2009, n. 99 e dalla Legge Regionale 22.01.2010, n. 10, con Deliberazione della Giunta Regionale 02.03.2010, n. 453 sono state ulteriormente aggiornate le procedure e le competenze autorizzative.

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