martedì 24 maggio 2011

Proposta e disegno di Legge di modifica alla Legge Regionale del Veneto n.14 del 2009 detta Piano Casa

Progetto di legge n. 164
Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale (DGR 7/DDL del 12 aprile 2011)
relativa a:
" PROPOSTA DI MODIFICA ALLA  LEGGE  REGIONALE 8  LUGLIO 2009, N. 14  " INTERVENTO  REGIONALE A SOSTEGNO DEL  SETTORE EDILIZIO E  PER  FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE  ALLA  LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 IN MATERIA DI  BARRIERE ARCHITETTONICHE".

Relazione:
Come è noto la legge regionale n. 14/2009 pubblicata sul BUR n. 56 del
10 luglio 2009, meglio conosciuta quale "piano casa del Veneto", prevede
:
la possibilità di ampliare del 20 per cento del volume esistente i fabbricati
residenziali esistenti al 31 marzo 2009, o che a tale data possano essere
considerati "ultimati", compreso l'eventuale recupero dei sottotetti, con
esclusione di quelli ubicati nei centri storici o in aree di inedificabilità assoluta e
di quelli oggetto di specifiche norme di tutela;
la possibilità di ampliare immobili non residenziali del 20 per cento della
superficie coperta;
la possibilità di aumentare la percentuale di ampliamento sale al 30 per
cento per interventi che prevedano l'utilizzo di tecnologie ecocompatibili o
energie rinnovabili, ancorché installate;
la possibilità di demolire e ricostruire edifici, ampliandoli fino al 40 per
cento, qualora vengano utilizzate tecniche di edilizia sostenibile (bioedilizia) e
impiegate delle fonti di energia rinnovabili (pannelli solari, fotovoltaici, ecc.);
la possibilità di aumentare fino al 50 per cento il volume delle ricostruzioni,
qualora gli interventi siano oggetto di un piano attuativo e per gli edifici si
utilizzino tecniche di bioedilizia.
Gli interventi che rientrano nel Piano Casa potranno essere realizzati
anche in deroga ai piani regolatori ma nel rispetto delle norme statali, mentre per
quanto riguarda gli oneri è prevista una riduzione del 60 per cento per le prime
case.
Nel Veneto, a seguito di un apposito monitoraggio eseguito dalla
Direzione urbanistica e paesaggio, si è potuto verificare che dal luglio 2009 alla
fine di gennaio 2011 i progetti approvati ammontavano a ben 22.000, rispetto ad
una situazione che nel resto del paese non ha dato risultati paragonabili. Dopo il
Veneto c'è la Sardegna con un numero di soli 5 mila permessi comunque
denominati e riconducibili al piano casa, mentre la Lombardia è ferma a poche
centinaia di richieste. Altre regioni hanno situazioni neppure confrontabili con il
Veneto.
Il Veneto è la prima regione d'Italia per un giro d'affari che si può
valutare in oltre un miliardo di euro. Le previsioni inoltre dicono che nel 2011,
data prevista per l'attuale scadenza del piano casa, le pratiche raddoppieranno, e
con oltre 40 mila interventi richiesti si arriverà a un giro d'affari che sfiorerà i
due miliardi di euro.
Queste cifre attestano che il piano casa ha dato una boccata d'ossigeno al
settore edilizio senza del quale ci sarebbe stata nel 2010 la paralisi assoluta,
mentre sì può ben affermare che lo stesso sarà il principale artefice della ripresa
edilizia con effetti positivi che sì sentiranno, per ora, fino al 2014.
Con queste premesse è chiaro che sì deve provvedere non solo a
prorogare la scadenza della legge regionale n. 14/2009 ma anche a prevedere alcune modifiche tali da portare ad una maggiore incisività della legge in ambito
edilizio senza che ciò comporti danni al territorio poiché rimangono inalterate
tutte le attenzioni agli edifìci e agli ambiti tutelati.
Pertanto la prima modifìca da apportare alla legge regionale n. 14/2009 è
quella della sua proroga dì ulteriori 24 mesi con la modifica del comma 7 dell'articolo 9 portando la scadenza prevista al luglio 2013 con effetti che si
protrarranno fino alla fine del 2016, poiché il titolo edilizio ha la durata
triennale.
La proposta dì modifica dell'articolo 2, con l'introduzione del comma 5
bis, è in linea con le dichiarate finalità della legge del comma 1 dell'articolo 1
riguardante gli interventi dì riqualificazione complessiva dell'edificio, ottenuti
anche senza la demolizione e la ricostruzione, normata dal successivo articolo 3.
Un ulteriore intervento dì modifìca riguarda la possibilità di operare
ampliamenti ai sensi dell 'articolo 3 della legge in esame a seguito di demolizione
anche parziale dì edifìci fermo restando che per l'intervento devono essere
rispettate ed utilizzate tecniche costruttive tali da portare l'edifìcio ad un
miglioramento energetico con verifica della Certificazione energetica.
Inoltre, poiché spesso alcuni comuni si sono trovati, in merito alle
richieste dì ampliamento nelle zone agricole, nella difficoltà di istruire
correttamente la pratica non essendo evidenziato nella legge l'avente tìtolo
ali 'ampliamento, con l'integrazione del comma 6 dell 'artìcolo 9 sì chiarisce che
l'ampliamento è concesso per l'edifìcio a prescindere dai requisiti soggettivi del
richiedente.
Più volte sì è detto, per la legge regionale n. 14/2009, che non si tratta dì
un "piano " vero e proprio in quanto la legge regionale non è composta da una
serie dì misure, dì progetti, dì regole, da un flusso dì finanziamenti certo, essendo
altre le finalità della legge regionale n. 14/2009, e che sì tratta dì un
provvedimento di natura straordinaria, dì durata limitata nel tempo e di
immediata applicazione (come altri provvedimenti de-pianifìcatori quale ad
esempio lo sportello unico per le attività produttive SUAP, ì PIRUEA, la legge n.
133/2009, etc... volti ad accelerare l'iter burocratico) che, in deroga alle norme
urbanistiche comunali vigenti permette la realizzazione di interventi in aree già
edifìcate contribuendo anche a migliorare il patrimonio edilizio esistente, spesso
obsoleto e privo di requisiti volti al risparmio energetico (circa l'85 per cento del
patrimonio edilizio veneto è antecedente al 1989) e a contribuire al rilancio del
settore dell 'edilizia.
Ma proprio perché gli effetti della legge devono essere certi è necessario
"misurarli " in termini precisi, cosa che si può fare soltanto monitorandone gli
effetti in modo omogeneo in tutto il territorio regionale.
A tale scopo l'articolo 8 della legge regionale n. 14/2009 già prevede
l'istituzione da parte dei comuni di un elenco degli ampliamenti autorizzati ai
sensi degli articoli 2, 3 e 4 . Tuttavia nell'elenco non vengono indicati alcuni
parametri indispensabili quali la quantità degli interventi ai sensi degli articoli 2,
3 e 4, e soprattutto non si prevede la divisione in numero di interventi e quantità
volumetrica o di superficie coperta dei medesimi. La proposta di integrazione e
modifica dell'articolo 8, ha quindi lo scopo di monitorare l'effetto e la portata
economica della legge. Le proposte di modifica dell'articolo 9 sono utili per il recupero dei
sottotetti dei centri storici ché spesso sono véri e propri volumi non utilizzati e la
cui incuria provoca danni irreversibili al fabbricato.
Inoltre si prevede che le possibilità di ampliamento siano concesse anche
nei centri storici, nel rispetto degli articoli 7 e 8 del DM n. 1444/1968, per tutti
quegli edifici che non hanno gradì dì tutela o per ì quali lo strumento urbanistico
comunale consenta interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e
successiva ricostruzione o per i quali i comuni non prevedano esclusioni da
esplicitarsi con Deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro sessanta giorni.
Fondamentale rimane il fatto che gli interventi di cui al presente comma
debbano comportare un miglioramento della qualità nell'inserimento
paesaggistico - architettonico dell’ 'edificio oggetto di intervento.
Altro punto riguarda la decorrenza dei termini per definire la prima casa
e così poter usufruire di ulteriori incentivi. Si è ritenuto di computare il termine
dalla data di rilascio del certificato di abitabilità.



MODIFICHE  A L LA  LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, N. 14
"INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO
E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E
MODIFICHE  A L LA  L EGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 IN
MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE"
Art. 1 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.
1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
"Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo
dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in
materia di barriere architettoniche" le parole "31 marzo 2009" sono sostituite
dalle seguenti: "31 marzo 2011 ".
2. Dopo  il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
è inserito  il seguente comma:
"5 bis. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 20 per
cento per gli edifici residenziali realizzati anteriormente al 1989, purché vi sia un
contestuale intervento di riqualificazione dell'edificio che porti la prestazione
energetica, come definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
"Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell'edilizia" e dal DPR 2 aprile 2009, n. 59 "Regolamento di attuazione
dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico
in edilizia ", alla corrispondente classe C. ".
Art. 2 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.
1 Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
"Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo
dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in
materia di barriere architettoniche", dopo le parole: "mediante la demolizione e
ricostruzione degli edifici" sono inserite le seguenti parole: o anche di loro
parti".
2. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14,
dopo le parole: "interventi di integrale demolizione e ricostruzione " sono inserite
le seguenti parole: o anche di loro parti".
Art. 3 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.
1. Dopo  il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
"Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo
dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in
materia di barriere architettoniche" è inserito  il seguente comma:
"1 bis. L'elenco di cui al comma 1 dovrà contenere la precisa
quantificazione e specificazione degli ampliamenti autorizzati in relazione ai
singoli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4. ".
Art. 4 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.
1. La lettera a) del comma 1, dell'articolo 9, della legge regionale 8 luglio
2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire
l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007,
n. 16 in materia di barriere architettoniche" è abrogata. 2. Dopo  il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
è inserito  il seguente comma:
"1 bis. Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non trovano altresì
applicazione per gli edifici ricadenti all'interno dei centri storici ai sensi
dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili
di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra
spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o
riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai
fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765", ad
eccezione:
a) degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, nel rispetto della specifica
disciplina di tutela del singolo edificio indicata dallo strumento urbanistico
generale;
b) degli interventi che riguardano edifici non sottoposti al vincolo di cui al
comma 1, lettera b), qualora non contrastino con i caratteri paesaggistici,
tipologico - architettonici e di allineamento degli edifici. In caso di
sopraelevazione non è consentito superare l'altezza massima degli edifici
circostanti, nel rispetto degli articoli 7 e 8, primo comma, numero 1), del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Gli interventi devono comportare un
miglioramento della qualità nell'inserimento paesaggistico - architettonico
dell’ 'edificio oggetto di intervento;
c) degli interventi previsti dall'articolo 3, anche in deroga agli strumenti
urbanistici generali, qualora detti edifici in centro storico risultino non coerenti
con le caratteristiche storiche, paesaggistiche, ambientali ed architettoniche del
contesto nel quale sono inseriti o per i quali lo strumento urbanistico comunale
consenta interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e successiva
ricostruzione. In tali casi i comuni possono escludere determinate aree o edifici
con provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della
presente legge. ".
3. Al comma 6 dopo le parole: "volumetria massima assentibile ai sensi
della vigente normativa" sono aggiunte le seguenti parole: "prescindendo dai
requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'articolo 44 della legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ".
4. Al comma 7 le parole "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle
parole "entro quarantotto mesi ". INDI CE
Art. 1 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 5
Art. 2 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 5
Art. 3 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 5
Art. 4 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 5 P D L n. 164
PAR TE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)
Nota all'articolo 1
Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 (BUR n. 56/2009)
INTERVENTO  R EGIONALE A SOSTEGNO  D EL SETTORE EDILIZIO E PER
FAVOR I RE  L 'UT I L I Z ZO DE L L ' EDI L I Z IA SOSTENIBILE E MODIFICHE
A L L A  L E G GE  R EGIONALE 12 LUGLIO 2007, n. 16 IN  M A T E R IA DI
BAR R I E RE ARCHITETTONICHE
Art. 2 - Interventi edilizi.
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti
comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e
regionali, è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per
cento del volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della
superficie coperta se adibiti ad uso diverso.
2. L'ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in aderenza rispetto al
fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente; ove ciò
non risulti possibile oppure comprometta l'armonia estetica del fabbricato
esistente può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato, di
carattere accessorio e pertinenziale.
3. Nei limiti dell'ampliamento di cui al comma 1 sono da computare l'eventuale
recupero dei sottotetti esistenti al 31 marzo 2009 aventi le caratteristiche di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 6 aprile 1999, n. 12
"Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi" con esclusione dei sottotetti
esistenti oggetto di contenzioso in qualsiasi stato e grado del procedimento.
4. In caso di edifici composti da più unità immobiliari l'ampliamento può essere
realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi
che disciplinano  il condominio negli edifici, fermo restando  il limite complessivo
stabilito al comma 1. In ipotesi di case a schiera l'ampliamento è ammesso
qualora venga realizzato in maniera uniforme con le stesse modalità su tutte le
case appartenenti alla schiera.
5. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 10 per cento nel caso
di utilizzo di tecnologie che prevedano l'uso di fonti di energia rinnovabile con
una potenza non inferiore a 3 Kwh., ancorché già installati.
Nota all'articolo 2
Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 (BUR n. 56/2009) INTERVENTO  R EGIONALE A SOSTEGNO  D EL SETTORE EDILIZIO E PER
FAVOR I RE  L 'UT I L I Z ZO DE L L ' EDI L I Z IA SOSTENIBILE E MODIFICHE
A L L A  L E G GE  R EGIONALE 12  LUGL IO 2007, n. 16 IN  M A T E R IA DI
BAR R I E RE ARCHITETTONICHE
Art. 3 - Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente.
1. La Regione promuove la sostituzione e  il rinnovamento del patrimonio edilizio
esistente mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati
anteriormente al 1989 e legittimati da titoli abilitativi che necessitano di essere
adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di
sicurezza.
2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1 finalizzati al perseguimento
degli attuali standard qualitativi architettonici, energetici, tecnologici e di
sicurezza in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti
urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, sono consentiti
interventi di integrale demolizione e ricostruzione che prevedano aumenti fino al
40 per cento del volume esistente per gli edifici residenziali e fino al 40 per cento
della superficie coperta per quelli adibiti ad uso diverso, purché situati in zona
territoriale propria e solo qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche
costruttive di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 "Iniziative ed interventi
regionali a favore dell'edilizia sostenibile". A tali fini la Giunta regionale, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, integra le linee guida di
cui all'articolo 2 della legge regionale n. 4/2007 , prevedendo la graduazione della
volumetria assentibile in ampliamento in funzione della qualità ambientale ed
energetica dell'intervento.
3. La percentuale del 40 per cento può essere elevata al 50 per cento nel caso in
cui l'intervento di cui al comma 2 comporti una ricomposizione planivolumetrica
con forme architettoniche diverse da quelle esistenti comportanti la modifica
dell'area di sedime nonché delle sagome degli edifici originari e sia oggetto di un
piano attuativo ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per  il
governo del territorio" e successive modificazioni.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso che gli
edifici siano demoliti o in corso di demolizione sulla base di un regolare titolo
abilitativo, purché, all'entrata in vigore della presente legge, non sia già avvenuta
la ricostruzione.
Nota all'articolo 3
Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 (BUR n. 56/2009)
INTERVENTO  R EGIONALE A SOSTEGNO  D EL SETTORE EDILIZIO E PER
FAVORIRE  L 'UT I L I Z ZO DE L L ' EDI L I Z IA SOSTENIBILE E MODIFICHE
A L L A  L E G GE  R EGIONALE 12 LUGLIO 2007, n. 16 IN MAT E R IA DI
BAR R I E RE ARCHITETTONICHE
Art. 8 - Elenchi.
1.1 comuni, a fini conoscitivi, provvedono ad istituire ed aggiornare l'elenco degli
ampliamenti autorizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4. Nota all'articolo 4
Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 (BUR n. 56/2009)
INTERVENTO  R EGIONALE A SOSTEGNO  D EL SETTORE EDILIZIO E PER
FAVOR I RE L'UTILIZZO DE L L ' EDI L I Z IA SOSTENIBILE E MODIFICHE
A L L A  L E G GE  R EGIONALE 12 LUGLIO 2007, n. 16 IN  M A T E R IA DI
BAR R I E RE ARCHITETTONICHE
A r t. 9 - Ambito di applicazione. (1)
1.  G li interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non trovano applicazione per gli
edifici:
a) ricadenti all'interno dei centri storici ai sensi dell'articolo 2 del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di
altezza, di distanza fi*a i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione
dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765";
b) vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni;
c) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e
territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli
2, 3 e 4;
d) ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui all'articolo 33 della legge
28 febbraio 1985, n. 47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie", o di quelle dichiarate
inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo;
e) anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della demolizione;
f) aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o derogare le
disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di
grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali;
g) ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è
consentita l'edificazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
"Norme in materia ambientale" e successive modificazioni.
2. Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non può essere modificata la
destinazione d'uso degli edifici, tranne nel caso di cui all'articolo 2, comma 2, in
relazione all'ampliamento realizzato mediante l'utilizzo di un corpo edilizio
contiguo già esistente. In ogni caso gli ampliamenti sono consentiti
esclusivamente su aree che abbiano una destinazione compatibile con la
destinazione d'uso dell'edificio da ampliare.
3.  G li interventi di cui agli articoli 2 e 3 che riguardano la prima casa di abitazione
si applicano, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, sin dall'entrata in
vigore della presente legge.
4.  G li interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono subordinati all'esistenza delle
opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di
superficie degli edifici esistenti, ad esclusione degli interventi realizzati sulla
prima casa di abitazione.
5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, i comuni entro  il termine
del 30 ottobre 2009 deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di carattere
urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se o con quali ulteriori limiti e
modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2, 3 e 4. Decorso inutilmente
tale termine la Giunta regionale, entro i successivi quindici giorni, nomina un
commissario ad acta con  il compito di convocare, entro e non oltre dieci giorni,  il
consiglio comunale ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento.
6. L'istanza intesa ad ottenere  il titolo abilitativo per gli ampliamenti di cui
all'articolo 2 riguarda anche i fabbricati  il cui progetto o richiesta del titolo
abilitativo edilizio siano stati presentati al comune entro  il 31 marzo 2009. Per gli
edifici residenziali in zona agricola l'ampliamento del 20 per cento qualora sia
realizzato sulla prima casa di abitazione, è calcolato sulla volumetria massima
assentibile ai sensi della vigente normativa.
7. Le istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono essere
presentate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge ed i relativi interventi, ad esclusione di quelli sulla prima casa di abitazione,
non possono iniziare prima del decorso del termine di cui al comma 5 e comunque
non prima del rilascio del titolo edilizio ove previsto.
8. Sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa
statale vigente.
9. È comunque ammesso l'aumento della superficie utile di pavimento all'interno
del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico-sanitari previsti dalla
normativa vigente.
(1) Per la definizione di prima casa di abitazione di cui ai commi 4, 6, 7, del
presente articolo, si veda l'interpretazione autentica recata dall'art. 8 della legge
Regionale 9 ottobre 2009, n. 26





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