venerdì 25 marzo 2011

Sentenza sulle distanze - Piano Casa del Veneto L.R. 14/2009 - Comune San Pietro in Cariano (Verona)

N. 00377/N20. 1010 0R5E5/G2.0P1R1O RVE.GCO.RLICL.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso 55/11,
proposto da Fiorenzo e Claudio Caceffo, Antonella Faccio e Lucia
Marconi, rappresentati e difesi dagli avv. ti Lo Presti e Mignone, con
domicilio eletto in Venezia Mestre, via Carducci 13, presso lo studio
dell’avv. N. Mobilio;
contro
il Comune di San Pietro in Cariano (Verona), in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Enel Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento 24 novembre 2010, emesso dal responsabile del
settore del Comune di S Pietro in Cariano, recante diniego di permesso
per costruire;
b) dei preavvisi di diniego 10 e 26 settembre 2010, prott. nn. 16428 e
19272 ;
c) in parte qua dell'art. 6 delle disposizioni comunali attuative della l.r.
14/09.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 il dott.
Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori Mignone per i ricorrenti.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Fiorenzo e Claudio Caceffo, Antonella Faccio e Lucia Marconi,
presentarono il 9 luglio 2010 al Comune di San Pietro in Cariano una
domanda di permesso di costruire per l’ampliamento di un fabbricato
residenziale, in asserita applicazione del combinato disposto dell’art. 2, I
e V comma, della l.r. 14/09, per il quale “è consentito l'ampliamento
degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad
uso residenziale” (I comma)
2. Dopo una prima fase istruttoria, con nota 26 settembre 2010, n. 19272,
il funzionario rilevava "che gli elaborati grafici non sono stati adeguati a
quanto richiesto e pertanto il progetto non è conforme alla normativa
per la minor distanza dell’ampliamento dalla cabina ENEL”, per cui
l’ufficio avrebbe dovuto “emettere provvedimento di diniego del
permesso di costruire richiesto”, 3. 3. Dopo un ulteriore un intervento
partecipativo ex art. 10 bis l. 241/90 seguiva il diniego conclusivo qui
gravato che, peraltro, non reca alcun ulteriore elemento chiarificatore:
sicché si deve ritenere, conformemente al ricorso, che il Comune abbia
negato il permesso perché la cabina Enel si trova ad una distanza di circa
6 metri dall’ampliamento, laddove l'art. 6 delle disposizioni comunali
attuative della l.r. 14/09, rinviando alle norme sulle distanze, contenute
nel regolamento edilizio comunale, richiederebbero uno spazio non
inferiore ai 10 metri.
4.1. Il provvedimento – e gli atti presupposti – è stato gravato con l’atto
in esame, richiamando, a conferma della sua illegittimità, anche la
sentenza 21 ottobre 2010, n. 5694, della Sezione.
4.2. In effetti, il richiamo è calzante: anche nella presente fattispecie il
provvedimento gravato è illegittimo per violazione degli artt. 2 e 9 della
l.r. 14/09, nonché dell’ art. 873 c.c..
4.3. Invero, il citato art. 2, I comma, consente espressamente
l’ampliamento “in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli
strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali”, e,
dunque, anche alle norme comunali sulle distanze.
L’art. 873 c.c., a sua volta, dispone, nella prima parte, che le costruzioni
su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a
distanza non minore di tre metri.
Nella seconda parte, invece, stabilisce che “nei regolamenti locali può
essere stabilita una distanza maggiore”; viene determinata così la natura
parzialmente dispositiva della previsione contenuta nella prima parte, ma
ciò non comporta, atteso il suo tenore letterale, un rinvio formale ai
regolamenti locali, i quali non completano dunque la norma di legge e
non ne acquistano comunque la forza.
4.4. Inoltre, anche se non si volesse accedere a tale impostazione, bisogna
osservare che tra i “regolamenti locali”, i quali concorrono a disciplinare
la materia delle distanze, devono essere incluse tutte le disposizioni
conferenti non statali e, dunque, anche quelle di fonte regionale (conf.
Cass. 10 maggio 2004, n. 8848).
Di tali “regolamenti locali”, pertanto, fanno parte anche le norme, di cui
alla l.r. 14/09, le quali consentono gli ampliamenti in deroga a tutti i
regolamenti comunali, e dunque anche a quelli sulle distanze: che poi tali
norme di legge regionale, sempre intese come “regolamenti locali”,
prevalgano sul regolamenti comunali non sembra dubbio, atteso il grado
superiore di quelle.
4.5. Infine, non si può mancare di osservare come la soluzione adottata
dal Comune di S. Pietro in Cariano tenda a comprimere l’efficacia di una
disciplina di legge in una materia, come il governo del territorio, dove la
potestà legislativa è affidata alle regioni, salvo che per la determinazione
dei principi fondamentali, di competenza statale, tra i quali non pare
tuttavia rientrare il disposto di cui all’art. 873 c.c.: sicché non vi è ragione
di ritenere che specifiche previsioni, contenute in un regolamento
comunale in materia edilizia, possano limitare la forza espansiva della
disciplina di cui alla l.r. 14/09.
5. In conclusione, la distanza tra l’ampliamento e la preesistente cabina
ENEL è rispettosa delle norme applicabili, e il Comune non poteva
rifiutare il rilascio del permesso di costruire per tale motivo.
L’atto di diniego va pertanto annullato, e con esso l’art. 6 delle
disposizioni attuative, nella parte d’interesse; non così gli ulteriori atti,
aventi contenuto endoprocedimentale.
Sussiste l’obbligo del Comune di ripronunciarsi entro trenta giorni dalla
comunicazione ovvero dalla notificazione della presente decisione.
Le spese di lite, compensate per un terzo, seguono per il resto la
soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda),
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per
l’effetto annulla i provvedimenti in epigrafe impugnati sub a) e c)..
Compensa le spese di lite tra le parti in ragione di un terzo e condanna il
Comune di S. Pietro in Cariano al pagamento del residuo, che liquida in
€ 2.000,00 per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a. ed alla rifusione del
contributo unificato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio addì 24 febbraio 2011
con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

mercoledì 2 marzo 2011

DANIELA DE ROBERT A POLESELLA - Venerdì 4 marzo 2011

Venerdì 4 marzo alle ore 21,00 presso la Sala Agostiniani della biblioteca comunale di Polesella, nell’ambito della rassegna "Incontri con l’autore", organizzato dall'assessorato provinciale alla cultura, Daniela De Robert presenta il suo libro "Frontiere nascoste. Storie ai confini dell’esclusione sociale".

Daniela de Robert lavora come giornalista alla redazione esteri del TG2. Da sempre attenta alle questioni sociali, ha realizzato servizi sulle problematiche del disagio, della povertà, dei minori, dei paesi poveri, del mercato degli esseri umani, dello sfruttamento sessuale, degli istituti di pena. Da oltre vent’anni opera come volontaria nel carcere romano di Rebibbia. 
L’evento è il quarto appuntamento della rassegna “Incontri con l’autore” organizzata dalla Provincia di Rovigo – Assessorato alla Cultura e il Sistema Bibliotecario Provinciale con la collaborazione di Fondazione Aida e il contributo della Fondazione Cariparo. L’evento ad ingresso libero è organizzato con la collaborazione del Comune di Polesella e sarà moderato da Cesare Stella. 
Informazioni: Sala Agostiniani - Biblioteca Comunale Piazza Matteotti, 66 Polesella (RO). Biblioteca Comunale tel. 0425.447125 e-mail: biblioteca@comune.polesella.ro.it Provincia di Rovigo Servizio Cultura: tel 0425.386381 • 0425.386367 servizio.cultura@provincia.rovigo.it - www.provincia.rovigo.it/cultura Fondazione Aida: tel 045.8001471 • 045.59284 fondazione@f-aida.it www.fondazioneaida.it