giovedì 18 novembre 2010

Sentenza Piano Casa Veneto - il TAR consente di deroga alla distanza dai confini

Di seguito la sentenza del TAR sul Piano CASA della Regione Veneto...
Leggete un po' e commentate...

SENTENZA
ex artt. 60 e 74 c.p.a., nel giudizio introdotto con il ricorso 1610/10,
proposto da Maurizio Striolo e Roberta Zambon, rappresentati e
difesi dagli avv. ti Dal Pra', Farina e Furlan, con domicilio presso la
Segreteria del T.A.R. Veneto, giusta art. 25 c.p.a.;
contro
il Comune di Rosolina (Rovigo), in persona del sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. L. Migliorini, con domicilio eletto in
Venezia Mestre, via G. Pepe 6, presso lo studio dell’avv. M.
Cappelletto;
per l'annullamento:
a) del provvedimento comunale 19 luglio 2010, n. 2010/01424,
d’archiviazione della pratica edilizia di cui alla d.i.a. n. 10/2010,
presentata dagli odierni ricorrenti in data 27 gennaio 2010;
b) in parte qua, della deliberazione 23 giugno 2010, n. 40, del consiglio
comunale di Rosolina.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rosolina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza camerale del giorno 6 ottobre 2010 il cons. avv.
A. Gabbricci e uditi per le parti l’avv. Farina per i ricorrenti e Maturi,
in sostituzione di Migliorini, per il Comune intimato;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel gennaio 2010 Roberta Zambon e Maurizio Striolo
presentarono al Comune di Rosolina una denuncia d’inizio attività
(d.i.a.) per l’ampliamento di un fabbricato residenziale, in asserita
applicazione del combinato disposto dell’art. 2, I e V comma, della
l.r. 14/09, per il quale “è consentito l'ampliamento degli edifici
esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso
residenziale” (I comma), percentuale “elevata di un ulteriore 10 per
cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di fonti
di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kwh.,
ancorché già installati”.
2. Il Comune, al termine di un articolato procedimento, assunse la
determinazione negativa 19 luglio 2010, con la quale respinse la
domanda.
Nella motivazione si osserva, anzitutto, come l’art. 9, VIII comma,
della l.r. 14/09 prescriva che “sono fatte salve le disposizioni in
materia di distanze previste dalla normativa statale vigente”, mentre
l’art. 873 c.c., dopo aver stabilito che “le costruzioni su fondi
finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a
distanza non minore di tre metri”, soggiunge che “nei regolamenti
locali può essere stabilita una distanza maggiore”.
In base al combinato disposto di queste disposizioni, sarebbe allora
“evidente che la norma statale è integrata con la norma di piano del
Comune di Rosolina”, segnatamente, nella fattispecie, con quella che
prescrive, per le costruzioni su lotto di superficie maggiore a m² 950,
una distanza minima dal confine di m. 6.00: mentre, con
l’ampliamento richiesto, l’edificio sarebbe venuto ad insistere ad una
distanza dal confine inferiore a quella indicata.
Da ciò la decisione negativa assunta dal Comune, il cui consiglio
comunale aveva, poco tempo prima, assunto la deliberazione 23
giugno 2010, n. 40, nella quale, tra l’altro, aveva dato atto “che la
norma statale in materia di distanze tra i confini e tra gli edifici è
integrata dalle previsioni in materia del vigente P.R.G. del Comune
di Rosolina e comunque fatti salvi i diritti dei terzi nel rispetto del
codice civile”.
3.1. Entrambi i provvedimenti sono stati impugnati con il ricorso in
esame, rubricato nella violazione degli artt. 2 e 9 della l.r. 14/09,
nonché dell’ art. 873 c.c., e ancora, nell’eccesso di potere per falsa
rappresentazione della realtà, contraddittorietà manifesta e difetto di
motivazione, nonché nello sviamento di potere.
3.2. Anzitutto, secondo i ricorrenti, l’art. 873 si riferisce alle distanze
tra costruzioni e non alla distanza delle costruzioni dai confini, come
nel caso.
Inoltre, il citato art. 2, I comma, l.r. 14/09, consente espressamente
l’ampliamento “in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e
degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e
regionali”, e dunque anche alle norme comunali sulle distanze.
4.1. Il ricorso è fondato, con specifico riguardo al secondo profilo.
Ad avviso di questo giudice, infatti,l’art. 873, nella seconda parte, in
cui stabilisce che “nei regolamenti locali può essere stabilita una
distanza maggiore”, determina la natura parzialmente dispositiva
della previsione contenuta nella prima parte, ma non comporta,
atteso il suo tenore letterale, un rinvio formale ai regolamenti locali, i
quali non completano dunque la norma di legge e non ne acquistano
comunque la forza.
4.3. Inoltre, anche se non si volesse accedere senz’altro a tale
impostazione, bisogna osservare che tra i “regolamenti locali”, i quali
concorrono a disciplinare la materia delle distanze, devono essere
incluse tutte le disposizioni conferenti non statali e, dunque, anche
quelle di fonte regionale (conf. Cass. 10 maggio 2004, n. 8848).
Di tali “regolamenti locali”, pertanto, fanno parte anche le norme, di
cui alla l.r. 14/09, le quali consentono gli ampliamenti in deroga a
tutti i regolamenti comunali, e dunque anche a quelli sulle distanze:
che poi tali norme di legge regionale, sempre intese come
“regolamenti locali”, prevalgano sul regolamenti comunali non
sembra dubbio, atteso il grado superiore di quelle.
4.4. Infine, non si può mancare di osservare come la soluzione
adottata dal Comune di Rosolina tenda a comprimere l’efficacia di
una disciplina di legge in una materia, come il governo del territorio,
dove la potestà legislativa è affidata alle regioni, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, di competenza statale, tra i
quali non pare tuttavia rientrare il disposto di cui all’art. 873 c.c.:
sicché non vi è ragione di ritenere che specifiche previsioni,
contenute in un regolamento comunale in materia edilizia, possano
limitare la forza espansiva della disciplina di cui alla l.r. 14/09.
5.1. Il provvedimento che ha archiviato la d.i.a. presentata dai
ricorrenti va dunque annullato, e, con esso, la disposizione, prima
ricordata, di cui alla deliberazione consiliare 40/10.
5.2. Le spese di lite possono essere parzialmente compensate, attesa
l’indubbia novità della questione proposta e sono liquidate per il
resto come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, lo accoglie e, per
l’effetto, annulla i provvedimenti in epigrafe impugnati.
Compensa le spese di lite tra le parti in ragione della metà e
condanna il Comune di Rosolina al pagamento del residuo, che
liquida in € 1.500,00 per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a. ed alla
rifusione del contributo unificato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio addì 6 ottobre 2010
con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Italo Franco, Consigliere
Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/10/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO